Funzione Pubblica: Linee guida per il reclutamento del personale delle PA

FP

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 con le Linee guida, di indirizzo amministrativo, sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale, in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

 

Fonte: Funzione Pubblica

 

 



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 aprile 2018 

Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018).

 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
Alle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del
decreto legislativo n. 165/2001 
LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI 
I. IL QUADRO NORMATIVO 
  L'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, prevede l'emanazione di «linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali  e  sulla  valutazione  dei
titoli,  ispirate  alle  migliori  pratiche  a  livello  nazionale  e
internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, vigente in materia». 
  La disposizione e' stata  introdotta  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75 e  si  inserisce  nell'ambito  di  un  piu'  ampio
intervento riformatore finalizzato  ad  aggiornare  e  migliorare  la
qualita', la professionalita' e le competenze del personale che opera
presso le amministrazioni pubbliche. 
  In questo quadro, gli indirizzi sulle strategie e  sulle  procedure
di reclutamento trovano naturale collegamento con la nuova disciplina
della  programmazione   dei   fabbisogni   introdotta   dal   decreto
legislativo n. 75 del 2017, con la  novella  all'art.  6  e  ss.  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Come  la  nuova  disciplina  dei
fabbisogni mira a consentire di individuare le  figure  professionali
effettivamente utili alle amministrazioni, cosi' la nuova  disciplina
dei concorsi serve a reclutare i candidati migliori, corrispondenti a
quelle figure professionali. 
  Obiettivo delle presenti linee guida - adottate, ai sensi dell'art.
35, comma 5.2. del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  previo
accordo in sede di Conferenza unificata  del  19  aprile  2018  -  e'
dunque quello  di  favorire  pratiche  e  metodologie  finalizzate  a
raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare  i
candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni. 
  Le presenti linee guida  di  indirizzo  amministrativo,  muovendosi
nell'ambito  dei  principi  e  delle  disposizioni,  anche  di  rango
costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente,  sono  ispirate
alle regole di legalita', trasparenza,  imparzialita',  efficienza  e
buon andamento, che presidiano  l'accesso  per  concorso  all'impiego
nelle pubbliche amministrazioni. In questo quadro, le norme  generali
di riferimento si rinvengono, principalmente nell'art. 35 del decreto
legislativo n.  165  del  2001,  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e  nel  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. A queste previsioni  generali
vanno aggiunte quelle relative a specifiche categorie  di  personale,
tra cui il personale in regime  di  diritto  pubblico,  quello  delle
istituzioni educative e quello del Servizio sanitario nazionale. Sono
fatte salve le specifiche norme in materia di requisiti per l'accesso
e le procedure previste dalle leggi delle Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome. Per  le  aziende  e  gli  enti  del  servizio
sanitario nazionale saranno adottate, di concerto  con  il  Ministero
della salute, specifiche linee guida. 
II. LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 
1. La scelta della procedura piu' idonea 
  E' importante ricordare che non esiste una procedura o  un  modello
di  concorso  standard  valido  per  il  reclutamento  di   qualunque
professionalita'. Nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge  e
dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le  procedure
sia i modelli a cui ricorrere al fine  di  pervenire  alle  soluzioni
piu' adatte in relazione alla figura professionale da scegliere. 
  Tenuto conto  delle  metodologie  di  reclutamento  previste  dalla
normativa vigente e in particolare dal decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  487  del  1994,  il  bando  di   concorso   definisce
innanzitutto, in relazione alla professionalita' da reclutare,  quale
tipologia di concorso pubblico risulta piu' adatta tra: 
    a) concorso pubblico per esami; 
    b) concorso pubblico per titoli; 
    c) concorso pubblico per titoli ed esami; 
    d) corso-concorso; 
    e)   selezione   mediante   lo   svolgimento   di   prove   volte
all'accertamento della professionalita' richiesta. 
  Nell'ambito della disciplina generale individuata dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  487  del  1994,  il  bando  definisce
procedure mirate al reclutamento delle  varie  figure  professionali,
tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza,  della  disciplina
dettata dai decreti del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e
n. 70 del 2013. 
  La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del  livello  e
dell'ambito  di  competenza  richiesto  per  la  professionalita'  da
reclutare, nonche' della necessita' di definire procedure efficaci  e
celeri  che  possano  svolgersi  anche  con  l'ausilio   di   sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 
  Con   riferimento   al   reclutamento    dei    funzionari    nelle
amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e  negli  enti
pubblici non economici si  ricorda  che  l'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 70 del 2013  prevede,  in  misura  non
superiore  al  cinquanta  per  cento  dei  posti,  lo  strumento  del
corso-concorso   selettivo    bandito    dalla    Scuola    nazionale
dell'amministrazione. Tale procedura si caratterizza, in analogia  al
corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti bandito  dalla  SNA,
per la sua natura composita che affianca alla selezione una  fase  di
formazione competitiva, con valutazione  finale  da  cui  dipende  la
graduatoria.  Non  e'  esclusa  la  possibilita'  di  estendere  tale
modalita' composita al reclutamento di altre tipologie professionali. 
2. L'organizzazione delle procedure 
  Le procedure di reclutamento possono essere variamente organizzate,
a  seconda  anche  della  figura   professionale   da   reclutare   e
dell'amministrazione che procede. 
  Conviene tuttavia dar conto, sotto il profilo della miglior pratica
da perseguire,  della  tendenza  legislativa  all'aggregazione  delle
procedure  concorsuali  e  allo  svolgimento  dei   concorsi   unici,
quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni. 
  Sotto questo profilo, rileva innanzitutto la  previsione  dell'art.
4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  che
impone alle amministrazioni dello Stato, alle  agenzie  e  agli  enti
pubblici economici, concorsi pubblici unici per il  reclutamento  dei
dirigenti e delle figure professionali comuni. 
  Il suddetto concorso pubblico unico e' organizzato dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
che  cura  anche  la  previa  ricognizione  dei  fabbisogni,  potendo
avvalersi  della  Commissione  per  l'attuazione  del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Commissione  RIPAM)
e anche di personale messo a  disposizione  dall'Associazione  Formez
PA. Qualora le posizioni vacanti siano tutte collocate nella medesima
regione, il concorso unico puo' svolgersi in ambito regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. In
presenza  di  una  chiara  programmazione  territoriale  riferita  ad
amministrazioni o uffici aventi  sede  nel  relativo  territorio  che
determina una rilevante disponibilita' di posti da bandire,  si  puo'
procedere con i concorsi unici regionali. 
  Il decreto legislativo n. 75 del 2017, novellando l'art. 35,  comma
5, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  ha  poi  espressamente
previsto, seppure in termini di facolta', che anche tutte le restanti
amministrazioni, diverse da quelle centrali,  possano  rivolgersi  al
Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi
unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni. 
  Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con
effettuazione delle prove in  ambiti  territoriali  ampi,  e'  dunque
pratica obbligatoria per le amministrazioni  centrali  e  rappresenta
un'opportunita'  comunque   consigliata   per   tutte   le   restanti
amministrazioni, dato  che  consente  un'adeguata  partecipazione  ed
economicita'  dello  svolgimento  della   procedura   concorsuale   e
l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e  uniformi,  tali
da assicurare omogeneita' qualitativa e  professionale  in  tutto  il
territorio nazionale per funzioni  equivalenti  (art.  17,  comma  1,
lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124). 
  Al fine di organizzare efficaci procedure concorsuali centralizzate
e' importante identificare i  dirigenti  e  le  figure  professionali
comuni  distinguendo  il  livello  delle  conoscenze  e  l'ambito  di
competenza. Il livello delle conoscenze puo' essere identificato  nel
possesso del titolo di studio  richiesto  per  l'accesso.  In  merito
all'ambito di competenza possono considerarsi le figure che  svolgono
attivita' e  compiti  amministrativi  analoghi  e  trasversali  nelle
pubbliche amministrazioni. Attraverso la ricognizione dei fabbisogni,
i  dirigenti  e  le  predette  figure  comuni  possono  anche  essere
identificati tenendo conto  della  tipologia  del  titolo  di  studio
richiesto e delle possibili aggregazioni  in  famiglie  professionali
secondo il  sistema  di  rilevazione  previsto  dall'art.  6-ter  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto di: 
    posizioni   lavorative   omogenee   in   relazione   ai   compiti
professionali; 
    strumenti di lavoro da utilizzare; 
    descrizione delle finalita' che contraddistinguono la posizione; 
    ordinamento   professionale   del    comparto    e    conseguente
inquadramento; 
    posizione nell'organigramma e responsabilita' attribuite; 
    tipologia delle relazioni. 
  In questo quadro, che privilegia procedure  concorsuali  aggregate,
deve poi considerarsi che gruppi di amministrazioni - fuori dei  casi
di obbligatorio ricorso alla procedura  del  concorso  unico  per  le
amministrazioni  centrali  -  possono  anche,  per  esempio,  gestire
congiuntamente le proprie procedure  di  reclutamento,  eventualmente
costituendo uffici  dedicati  alla  gestione  di  concorsi  comuni  o
strutture preposte alla relativa funzione  o  delegando  le  relative
incombenze a una di esse, in modo da realizzare economie di  scala  e
ottenere maggiore specializzazione del personale addetto  e  maggiore
imparzialita' nella gestione dei concorsi. In questo ambito, problemi
organizzativi  rilevanti  si  pongono  nella  fase  preselettiva.   I
relativi   adempimenti   possono    essere    affidati    a    uffici
dell'amministrazione stessa che gestisce la procedura  concorsuale  o
essere esternalizzati. Si  deve  in  ogni  caso  tenere  conto  della
particolare delicatezza di  questa  attivita'  e  delle  esigenze  di
riservatezza  che  essa  comporta.  Nel  caso  in  cui  decidano   di
esternalizzare, e' bene  che  le  amministrazioni  si  cautelino  per
eventuali danni che possano derivare da inefficienze  -  per  esempio
per la presenza di errori nelle domande  o  nelle  risposte  -  o  da
violazioni da parte del soggetto al quale l'attivita' venga affidata. 
  In  via  residuale,  resta  fermo  che,  accanto   alle   procedure
centralizzate  o  aggregate,  vi  e'  la  possibilita'  che  ciascuna
amministrazione decida  di  organizzare  autonomamente  la  procedura
concorsuale  di  reclutamento   del   proprio   personale.   Per   le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie   e   gli   enti   pubblici   non    economici    l'autonomia
nell'organizzare concorsi pubblici  per  dirigenti  e  personale  non
dirigenziale,  e'  limitata  all'esigenza  di  acquisire   specifiche
professionalita'. In ogni caso, dovendo privilegiarsi il  modello  di
concorso unico o aggregato, la scelta  di  gestire  autonomamente  le
proprie procedure concorsuali, senza procedere ad aggregazione,  deve
essere motivata,  soprattutto  per  le  piccole  amministrazioni,  da
condizioni particolari, come situazioni imprevedibili  di  urgenza  o
un'eccezionale specificita' della figura da reclutare. 
  Infine, nel caso in cui, pur in presenza  di  figure  professionali
diverse e  disomogenee,  sussistono  i  presupposti,  in  termini  di
semplificazione, economicita' ed efficienza,  per  organizzare  prove
comuni per le diverse figure da reclutare, quali quelle  preselettive
o prove scritte in parte coincidenti, il Dipartimento della  funzione
pubblica  puo'  procedere  ad   organizzare   procedure   concorsuali
parzialmente aggregate per lo  svolgimento  unitario  delle  suddette
prove. Il concorso puo' poi disaggregarsi per le fasi  successive  di
svolgimento delle prove d'esame distinte perche' mirate  a  scegliere
le professionalita' specifiche  necessarie.  Di  tale  organizzazione
mista  dei  concorsi  parzialmente  aggregati,  che  dovranno  essere
avviati contestualmente e con il medesimo bando,  occorrera'  fornire
una disciplina puntuale all'interno del bando medesimo. Il  bando  di
concorso, in relazione  alle  esigenze  connesse  alla  tipologia  di
figure  professionali  da  reclutare,  definisce  se  le  Commissioni
d'esame dovranno esser le stesse  per  tutti  le  fasi  dei  concorsi
aggregati oppure se alla Commissione  d'esame  della  fase  aggregata
seguira', per le successive fasi di differenziazione delle procedure,
la nomina di commissioni distinte. Pur  essendo  unico  il  bando,  i
concorsi parzialmente  aggregati  sono  autonomi  e  conseguentemente
potranno essere previsti requisiti di accesso differenti e certamente
graduatorie distinte. 
3. I requisiti di ammissione 
  I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo  conto
della finalita' del concorso,  che  e'  di  selezionare  i  candidati
migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione  alla  domanda  e
all'offerta, ovvero in relazione, da un  lato,  al  profilo  messo  a
bando e, dall'altro, al prevedibile numero di  potenziali  candidati.
Di conseguenza, per profili elevati sara' ragionevole richiedere  una
particolare  competenza  nella  materia  o  esperienza  nel  settore,
adeguatamente documentata, se e'  probabile  che  vi  sia  un  numero
adeguato di  candidati  che  la  possiedano.  Nella  definizione  dei
requisiti, occorre tenere  conto  del  tipo  di  selezione  che  essi
possono   produrre:   per    esempio,    privilegiare    l'esperienza
professionale puo' avere l'effetto di escludere di fatto i  candidati
piu' giovani. 
  In questo ambito, giova segnalare la previsione dell'art. 35, comma
3,  lettera  e-ter),  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001,
introdotta da ultimo dal decreto legislativo  n.  75  del  2017,  che
consente di richiedere il possesso del titolo di dottore  di  ricerca
quale requisito  di  accesso  per  specifici  profili  o  livelli  di
inquadramento e comunque di valutarlo,  ove  pertinente,  tra  quelli
rilevanti ai fini del concorso per titoli o per titoli ed esami.  Per
elevate professionalita', riconducibili anche alla posizione  apicale
dell'area  o  categoria  non  dirigenziale,   secondo   l'ordinamento
professionale del comparto, e' dunque possibile elevare  i  requisiti
di accesso al punto da prevedere, tra i requisiti di  ammissione,  il
dottorato di ricerca. 
  Naturalmente, deve trattarsi di profili particolarmente qualificati
o specialistici, per i quali un simile requisito sia ragionevole:  si
pensi a settori di ricerca o al reclutamento di figure  professionali
di altissima specializzazione e  competenza.  L'amministrazione  puo'
altresi' chiarire nel bando quali discipline, tra quelle nelle  quali
il dottorato sia stato conseguito, siano rilevanti, in  relazione  al
profilo per il quale e' bandito il posto. Rimane ferma, ovviamente la
possibilita' di valutare il dottorato di ricerca e gli  altri  titoli
di studio tra i titoli posseduti dai candidati: i bandi e  i  criteri
elaborati  dalle  commissioni  ben  possono  valorizzarli,   ove   lo
ritengano  opportuno  in  relazione  alla  carriera  e   al   profilo
richiesto. 
  Occorre,  peraltro,  tenere  conto  delle   specifiche   previsioni
normative che, ove definiscano i requisiti di ammissione al concorso,
possono non consentire di richiedere il dottorato di ricerca. 
  Va  poi  segnalata   l'importanza   di   competenze   come   quelle
linguistiche e quelle  informatiche,  che  potranno  essere  oggetto,
oltre che di prove di esame o in alternativa a esse, di requisiti  di
ammissione, secondo le previsioni di  cui  all'art.  37  del  decreto
legislativo n.  165/2001,  con  riferimento  all'accertamento  «della
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu'  diffuse  e  della  lingua  inglese,  nonche',  ove
opportuno in relazione al profilo professionale richiesto,  di  altre
lingue straniere». I  bandi  possono  richiedere,  per  esempio,  una
certificazione  di  un  certo  livello  di  conoscenza  della  lingua
inglese,  sulla  base  del  sistema  di  esami  diffuso   a   livello
internazionale. 
4. La preselezione 
  In presenza di un numero elevato di candidati, si puo' procedere  a
una preselezione. Va segnalata l'importanza  di  questa  fase,  nella
quale viene fatta la parte piu' grande della selezione, in quanto  e'
esclusa la grande maggioranza dei  candidati.  La  preselezione  deve
coniugare le esigenze di rapidita' e di imparzialita' con  quelle  di
efficienza: l'obiettivo  non  deve  essere  semplicemente  quello  di
selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma
quello di selezionare in base a un ragionevole  criterio  di  merito,
che privilegi i candidati in base alle  loro  effettive  capacita'  e
alla loro effettiva preparazione.  Da  questo  punto  di  vista,  per
esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base  di  domande  a
risposta  multipla,  estratte  da   una   banca   dati   di   domande
preventivamente pubblicate con l'indicazione delle  risposte  esatte,
privilegia i candidati che hanno il  tempo  di  svolgere  uno  studio
mnemonico,  che  non  necessariamente  corrispondono  a  quelli  piu'
preparati e piu' capaci. 
  Ove si proceda con domande a risposta multipla, occorrerebbe tenere
conto che i candidati migliori non  sono  semplicemente  quelli  piu'
preparati,  perche'  il  concorso  serve  a  valutare  non  solo   la
preparazione, ma anche le capacita'  e  le  competenze.  Le  domande,
dunque, non dovrebbero essere prevalentemente  volte  a  premiare  lo
studio mnemonico, ma dovrebbero includere sia  quesiti  basati  sulla
preparazione (generale e  nelle  materie  indicate  dal  bando),  sia
quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base ai  diversi  tipi
di ragionamento (logico, deduttivo, numerico). 
  La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero  di
candidati non talmente grande da rendere  il  concorso  difficile  da
gestire e la preselezione inutile, ne' talmente  piccolo  da  rendere
poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di
candidati preselezionati dovrebbe percio' corrispondere a un multiplo
del numero di posti  messi  a  concorso.  A  questo  scopo,  si  puo'
prevedere  di  ammettere  alle  prove  i  primi  classificati   nella
graduatoria della preselezione, oppure tutti quelli che  superino  un
certo punteggio minimo, ovvero una combinazione dei due criteri. 
  In ogni caso, e' necessario calibrare la difficolta' delle prove in
relazione  all'esigenza  di  avere   una   graduatoria   non   troppo
concentrata. Nel caso in cui si ammettano i primi della  graduatoria,
per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente  facili  da
ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a  tutte  o  a
quasi  tutte  le  domande:  si  rischierebbe  di   escludere   ottimi
candidati, che commettessero pochissimi errori. Nel caso  in  cui  si
ammettano tutti  quelli  che  superino  un  certo  punteggio  minimo,
occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso  in  cui
fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio  minimo,  ma
anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati. 
5. I titoli 
  Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato
bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che  sono
gia' dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e
altri titoli. Occorre evitare di  escludere  di  fatto  categorie  di
potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli piu'  giovani)
attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi  non  possono  avere:
per evitare questo rischio, si puo' stabilire un punteggio massimo  a
determinati titoli, come l'attivita' lavorativa svolta. 
  Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi  non  devono  essere
discriminatori, per esempio se si tratta di  titoli  di  cui  possono
realisticamente essere in possesso  soltanto,  o  quasi  soltanto,  i
dipendenti in  servizio  presso  l'amministrazione  che  bandisce  il
concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio  non  dovrebbero
consistere semplicemente nell'aver svolto un'attivita' lavorativa, ma
nell'averla  svolta  in  modo  meritevole,   sempre   che   di   tale
meritevolezza possa darsi  un  criterio  e  un  indice  distintivo  e
significativo. Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al
funzionamento  disomogeneo   dei   sistemi   di   valutazione   delle
amministrazioni. Dei risultati  del  processo  di  valutazione  della
performance, che sia stato validato dall'Organismo di valutazione, si
puo' comunque tenere conto per la valutazione dei candidati  interni,
nel caso in cui vi sia  una  riserva  di  posti  o  sia  previsto  un
punteggio aggiuntivo a loro favore. 
  Sotto questo profilo, sarebbe buona pratica quella  di  valorizzare
incarichi che presuppongano una particolare competenza  professionale
e   che   siano   conferiti   con    provvedimenti    formali,    sia
dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,  ovvero  anche  lavori  originali  verificabili,   prodotti
nell'ambito del servizio  prestato  o  dell'incarico  conferito,  che
presuppongano e dimostrino una particolare competenza  professionale,
oltre quella ordinaria  richiesta  per  la  qualifica  o  profilo  di
inquadramento. 
  In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo
un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto  delle
prove d'esame e con  le  funzioni  che  si  andranno  ad  esercitare,
cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle  competenze
e del merito  e  la  necessita'  di  non  gravare  eccessivamente  la
commissione  con  una  attivita'  di  valutazione  di  titoli  troppo
numerosi  e  di  scarsa   significativita',   foriera   peraltro   di
appesantimenti  procedurali   e   di   eccessive   e   non   proficue
parcellizzazioni dei punteggi.  A  questo  scopo,  i  bandi  potranno
prevedere un limite al numero di titoli che  ciascun  candidato  puo'
presentare (per esempio, un limite al numero di incarichi svolti,  al
numero  di  pubblicazioni  prodotte,  al  numero  di   attivita'   di
formazione fruite), in modo  che  ciascun  candidato  sia  indotto  a
indicare i titoli maggiormente rilevanti e che  la  competizione  sia
svolta su quelli. 
6. Le prove 
  Le  materie   delle   prove   di   esame   devono   ragionevolmente
corrispondere al profilo messo  a  concorso  e  alle  competenze  dei
relativi uffici. 
  Le  prove  possono  essere  teoriche  o  pratiche,  secondo  quanto
previsto dalle norme vigenti. Le une e  le  altre,  peraltro,  devono
essere costruite su tracce o quesiti di tipo  problematico.  Infatti,
le procedure concorsuali devono essere indirizzate  a  verificare  le
capacita' dei  candidati  di  applicare  le  conoscenze  possedute  a
specifiche situazioni  o  casi  problematici,  di  ordine  teorico  o
pratico, prevedendo ad esempio prove volte  alla  soluzione  di  casi
concreti   o   alla   predisposizione   di   documenti   quali   atti
amministrativi,   circolari    e    similari.    Prove    concorsuali
eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare
al meglio le  attitudini  del  candidato.  Cio'  vale  anche  per  le
procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere  compiti
di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a  valutare,
oltre che le conoscenze, anche le capacita' applicative. 
  La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza,
ma anche nella capacita' di fare collegamenti tra le conoscenze nelle
varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze  per
risolvere problemi. La prova teorica di diritto  amministrativo,  per
esempio, serve a verificare non  solo  la  conoscenza  delle  nozioni
generali, ma anche la capacita' di individuare quali  di  esse  siano
rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica  non
deve necessariamente essere un  tema  (su  un  argomento  generale  o
sull'applicazione di una nozione generale a  un  settore  specifico),
potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno  o
piu' documenti forniti al candidato. 
  Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica  delle
conoscenze del candidato, ma  si  distinguono  dalle  prove  teoriche
perche' corrispondono  a  situazioni  nelle  quali  il  candidato  si
trovera', nello svolgimento delle  sue  funzioni,  nel  caso  in  cui
vincesse il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in
relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri,
di  atti,  di  grafici,  la  soluzione  di  problemi  di  calcolo   o
progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato. 
  Anche la prova orale deve essere volta a  verificare  non  solo  le
conoscenze, ma anche le capacita' del candidato, come la capacita' di
contestualizzare le proprie conoscenze, di  sostenere  una  tesi,  di
rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni. 
7. Le commissioni di concorso 
  Nelle  procedure  concorsuali  la  scelta  dei   componenti   della
Commissione  esaminatrice  assume   una   valenza   determinante   in
considerazione del ruolo che gli stessi componenti  sono  chiamati  a
svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e
della posizione di terzieta' in cui dovrebbero operare. 
  Oltre ai principi richiamati in premessa,  si  ricorda  che  l'art.
35-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  in  materia  di
prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione   di
commissioni stabilisce che coloro che sono  stati  condannati,  anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel  capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono  fare
parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per  l'accesso
o la selezione a pubblici impieghi. 
  Al  fine  di  assicurare  la  massima  adesione   delle   procedure
concorsuali ai principi illustrati, il  Dipartimento  della  funzione
pubblica, nell'ambito dei concorsi organizzati, procede  alla  nomina
delle  Commissioni,  previo  avviso  pubblico,  con  indicazione,  in
ragione della professionalita' da  reclutare,  delle  caratteristiche
richieste,  anche  alla  luce  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 487 del 1994. Valutata la rispondenza delle candidature
rispetto ai requisiti indicati nell'avviso, si  procede  alla  nomina
dei componenti mediante  sorteggio  differenziato  per  tipologia  di
componente. Le amministrazioni  che  invece  procedono  autonomamente
dovrebbero darsi regole chiare  sulla  scelta  dei  componenti  delle
commissioni di concorso, sia per garantire  la  professionalita'  del
commissario sia per  ragioni  di  trasparenza  e  anche  per  evitare
decisioni poco meditate. 
  In  ogni  caso,  le  amministrazioni  dovrebbero  preoccuparsi   di
assicurare  una  composizione  equilibrata  delle   commissioni,   in
relazione ai titoli e alle prove di esame da  valutare,  includendovi
esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari
aventi diverse competenze e professionalita'. In  presenza  di  prove
pratiche, per esempio, si  puo'  ipotizzare  di  includervi  soggetti
aventi una specifica esperienza professionale nei  relativi  settori.
E' bene  comunque  includere  sia  commissari  dotati  di  conoscenze
teoriche, sia commissari dotati di competenze pratiche. In  relazione
ai profili dei posti messi  a  bando  e  alle  previsioni  del  bando
relative ai titoli e alle prove, si puo' ipotizzare il coinvolgimento
di commissari con specifiche competenze, per esempio nel reclutamento
e  nella  gestione  delle  risorse  umane,  nel  negoziato  o   nella
psicologia del lavoro. 
8. La formazione della graduatoria 
  In punto di formazione delle graduatorie, in  questa  sede  occorre
dar conto della recente novita', introdotta dal  decreto  legislativo
n. 75 del 2017, relativa alla facolta' di prevedere,  nel  bando,  un
numero degli eventuali idonei, in misura non superiore al  venti  per
cento dei posti  messi  a  concorso,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore (art. 35, comma 3, lettera e-bis), del decreto  legislativo
n. 165 del 2001). 
  La disposizione assicura una selezione dei candidati piu'  rigorosa
e piu' coerente con il principio di buon  andamento  ed  e'  volta  a
scongiurare il formarsi di graduatorie eccessivamente lunghe, formate
da idonei che difficilmente potranno essere chiamati nel  periodo  di
vigenza  della  graduatoria  medesima  e  che  possono  bloccare   la
possibilita' per le amministrazioni di svolgere nuovi concorsi, anche
a distanza di anni, in caso di proroghe delle graduatorie. 
III. IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO 
  Al fine di  consentire  una  piena  ed  efficace  applicazione  dei
contenuti delle presenti linee guida, il Dipartimento  della  finanza
pubblica sviluppera' un  sistema  informativo  nazionale,  denominato
Portale del reclutamento, accessibile alle amministrazioni  pubbliche
e ai cittadini per favorire il miglior coordinamento delle  procedure
di reclutamento. 
  Il sistema sara' strutturato come banca dati di monitoraggio  delle
procedure concorsuali poste in essere dalle amministrazioni pubbliche
mediante censimento delle stesse, delle fasi di svolgimento e di ogni
informazione rilevante, al fine di  consentire  una  rappresentazione
omogenea e completa delle informazioni  e  fornire,  in  aderenza  ai
principi   di   trasparenza,   un   piu'   adeguato   servizio   alle
amministrazioni.  La  predetta  banca  dati   dovra',   in   sintesi,
consentire la consultazione  in  un  unico  sito  delle  informazioni
relative a tutti i concorsi pubblici.  L'adesione  e  la  conseguente
trasmissione delle informazioni alla banca dati da parte  degli  enti
territoriali e' rimessa alla determinazione degli stessi in merito  a
modalita' e oggetti. 
  Nel sistema informativo confluiranno anche le graduatorie finali ed
il monitoraggio delle stesse  previsto  dall'art.  4,  comma  5,  del
decreto-legge   n.   101   del   2013,   potendo   consentire    alle
amministrazioni  di  condividere  le   graduatorie   secondo   quanto
consentito dalla normativa vigente. 
  Il sistema informativo descritto potra' svilupparsi  anche  per  le
attivita' di gestione dei concorsi e dei processi connessi, quali,  a
titolo puramente esemplificativo, la creazione  di  utenze  per  ogni
amministrazione pubblica e per i candidati  interessati  ad  accedere
alle pubbliche amministrazioni, la conservazione  delle  informazioni
relative ai candidati, con  il  loro  consenso,  al  fine  di  essere
utilizzate per piu' procedure concorsuali, la  standardizzazione  dei
moduli di domande  di  partecipazione  ai  concorsi  e  presentazione
telematica delle istanze, il  pagamento  telematico  delle  tasse  di
partecipazione al concorso. 
 
    Roma, 24 aprile 2018 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               
 

Registrata alla Corte dei conti il 22 maggio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1125 
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