Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: senza repêchage il licenziamento per ragioni economiche è illegittimo
La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 19 giugno 2018, un approfondimento in materia di licenziamento per motivi economici ed obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, incorre nella sanzione della illegittimità del licenziamento, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro. È quanto evidenzia la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018.
La Suprema Corte sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità e, quindi, sia delle ragioni inerenti all’attività produttiva, sia dell’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, per graduare l’eventuale sanzione. Si tratta della prima sentenza sull’applicazione dell’obbligo di repêchage secondo il nuovo art. 18 disegnato dalla riforma Fornero relativamente all’ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
Fonte: sito Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro