Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: FAQ sulle comunicazioni per Lavoro Accessorio

logo_FS

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 19 ottobre 2016, un approfondimento contenente alcune risposte a quesiti riguardanti la nuova comunicazione di prestazione di lavoro accessorio.

Queste le risposte:

  1. A quale sede dell’Ispettorato devo inviare l’email con la nuova comunicazione, nell’ipotesi in cui la sede legale non coincida con il luogo di lavoro?

Nell’individuazione della sede dell’Ispettorato competente occorre riferirsi alla lettura del combinato disposto di cui agli art. 410 e 413 cpc. Per cui, anche in linea con la finalità ispettiva, ci si deve riferire alla sede competente per il luogo ove la prestazione si è svolta. Sul punto si veda anche la nota del Ministero del lavoro n. 14773 del 26 luglio 2016 sulla competenza territoriale in materia di vigilanza. Comunque si ritiene che ove la comunicazione venga indirizzata ad altra sede, il committente non può essere passibile di sanzioni, in quanto la comunicazione risulta effettuata. Ovviamente è sempre estremamente opportuno conservare copia delle email trasmesse.

  1. Quanti lavoratori al massimo possono comunicare nell’email?

La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni email.

  1. E’ possibile effettuare la trasmissione dell’ email all’Ispettorato anche dall’indirizzo email del Consulente del Lavoro?

Si. Questo sia in analogia con le regole sul lavoro intermittente , sia perché la circolare n.1/16 non esclude espressamente questa possibilità

  1. Per l’invio dell’email posso utilizzare la posta elettronica ordinaria o devo inviare una PEC?

L’invio può avvenire con posta elettronica ordinaria. Questo anche perché l’indirizzo che riceve non risulta essere un indirizzo PEC.

  1. Quale regime sanzionatorio vige per il periodo dall’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DLgs correttivo) al 17 ottobre 2016 (data di emanazione della circolare dell’Ispettorato?

Sul tema si esprime espressamente la circolare 1/16 dell’INL. L’assenza di indicazioni operative nel corso di questo periodo ha impedito l’assolvimento dell’obbligo e la vigilanza dovrà tenerne conto.

  1. Posso inviare un SMS invece dell’ email con i dati richiesti dalle nuove regole?

No. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica modalità ammessa dall’Ispettorato è quella indicata, cioè l’ email.

  1. L’ email sostituisce l’attivazione del voucher (dichiarazione di inizio attività) all’Inps?

No. Si tratta di un adempimento aggiuntivo.

  1. Le modifiche e le integrazioni come e quando vanno comunicate all’Ispettorato?

Per email e non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono, andranno comunicate anche modifiche e/o integrazioni.

9. Ogni email di comunicazione all’Ispettorato deve contenere l’indicazione di un solo giorno, oppure è ammesso l’invio di una email contenente più giorni di prestazione?

La norma prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’INL, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Vista la finalità ispettiva dell’email, in un’unica comunicazione si possono indicare più giorni, purché le prestazioni vengano puntualmente distinte. Le eventuali modifiche delle giornate o degli orari, lo ricordiamo, andranno comunicate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

10. Posso indicare nella stessa email più prestazioni per la stessa giornata?

Si, purché venga indicato anche l’orario con l’inizio e la fine di ogni prestazione (esempio dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 21.00 alle ore 24.00).

Fonte: Consulenti del Lavoro.it

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su