Feniof-Confcommercio: rinnovo del CCNL

E’ stato rinnovato il “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre” – scaduto il 31 dicembre 2020 – sottoscritto da Feniof con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-CGIL, Fit- CISL e UILtrasporti.

La vigenza dell’accordo è quadriennale, con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2021 e con scadenza al 31 dicembre 2024.

Si forniscono di seguito i principali contenuti.

 

PARTE ECONOMICA

L’accordo prevede un incremento retributivo a regime di 58 euro mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze:

  • 10 euro a luglio 2021
  • 14 euro ad agosto 2022
  • 16 euro a settembre 2023
  • 18 euro a ottobre 2024

Gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari ad euro:

Livelli decorrenza
1/7/2021
decorrenza
1/8/2022
decorrenza
1/9/2023
decorrenza
1/10/2024
totale
1 € 15,40 € 21,56 € 24,64 € 27,72 € 89,31
2 € 12,92 € 18,09 € 20,67 € 23,26 € 74,94
3 € 11,15 € 15,61 € 17,84 € 20,07 € 64,67
4s € 10,62 € 14,87 € 16,99 € 19,12 € 61,59
4 € 10,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00 € 58,00
5 € 8,85 € 12,39 € 14,16 € 15,93 € 51,33

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E’ stato concordato, a far data dal 1° aprile 2021, un aumento del contributo Fon.Te dall’1,05% all’1,55% della retribuzione utile al computo del TFR a carico datore di lavoro, anche al fine di promuovere una maggiore adesione alla previdenza complementare.

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Per attenuare i vincoli introdotti con il Decreto Dignità, l’accordo prevede l’estensione a 36 mesi della durata massima dei contratti a tempo determinato, attualmente pari a 24 per legge, fermo restando l’obbligo di apporre una delle causali previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dopo il dodicesimo mese.

 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 2, D.Lgs. n. 81/2015

Sempre al fine di rendere maggiormente flessibile l’istituto del contratto a termine, le Parti hanno introdotto la possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato “stagionali” per far fronte ai picchi di attività dovuti all’aumento dei tassi di mortalità in determinati periodi dell’anno (da novembre a febbraio e da giugno ad agosto) e ad emergenze pandemiche dichiarate dalle Autorità sanitarie competenti.

L’utilizzo della predetta tipologia di rapporti a termine consente di gestire le intensificazioni di attività che possono verificarsi in determinati periodi dell’anno o per particolari situazioni superando i principali limiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, ossia:

  • gli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, c.d. “stop e go” (art. 21, co. 2) ;
  • le limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c));
  • la durata del rapporto (art. 19, co. 2);
  • la necessità di specificare una causale in caso di rinnovo o di superamento dei 12 mesi di durata del rapporto (art. 19, co. 1).

 

MUTAMENTO E CUMULO MANSIONI 

L’accordo contiene la revisione della disposizione sul mutamento di mansioni che, conformemente alla modifica normativa apportata all’art. 2103 c.c. dal D.Lgs. n. 81/2015, va ad innalzare il termine utile per l’assegnazione definitiva a mansioni superiori (da 2 a 3 mesi) uniformando la disciplina tra impiegati ed operai.

 

INDENNITA’ DI “SALTO PASTO” 

Con le modifiche apportate agli artt. 23 e  55 sono stati aumentati gli importi delle indennità di “salto pasto”, rispettivamente ad 8 euro ed a 13/14/15 euro (2021-’22-’23).

 

TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

Le Parti hanno concordato di ampliare il periodo di aspettativa non retribuita per un periodo di 12 mesi nei casi di assenza del dipendente a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

 

TRASFERIMENTI DI AZIENDA E APPALTI

Nell’accordo sono state introdotte due nuove disposizioni.

L’art. 69 bis, relativo ai trasferimenti di azienda, riassume la disciplina normativa prevista dalla L. n. 428/1990 riprendendone i contenuti e le procedure.

L’art. 69 ter prevede una clausola sociale che garantisce il passaggio di personale in caso di cambio appalto, ma con limitazione ai dipendenti con anzianità sull’appalto o iscrizione al LUL superiore a otto mesi.

 

RELAZIONI SINDACALI

 Le Parti hanno previsto la possibilità di istituire l’Osservatorio Nazionale Paritetico con compiti di monitoraggio, di approfondimento delle tematiche utili per lo sviluppo del settore e di proposta (art. 8), ed un Comitato Paritetico per le Pari Opportunità con il compito di promuovere azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna sul lavoro (art. 9). Le aziende con più di 10 dipendenti riconosceranno ai lavoratori che fanno parte dei predetti organismi 16 ore annuali di permesso retribuito per partecipare alle riunioni.

Infine, oltre ad apportare dei piccoli aggiustamenti alle materie demandate alla contrattazione di secondo livello, sono stati introdotti degli aggiornamenti normativi e delle riformulazioni non sostanziali ad alcune discipline (es. apprendistato, malattia, ecc.), in linea con la legislazione vigente.

Completano l’accordo un “avviso comune” sottoscritto tra Feniof e le OO.SS. in tema di lavori usuranti e due dichiarazioni delle Parti.

 

Fonti: Confcommercio

La Redazione

Autore: La Redazione

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