Federalimentare: accordo contrattuale sui rapporti a termine “acausali” e sugli intervalli tra contratti
E’ stato sottoscritto, in data 10 ottobre 2013, tra la Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Assodistil, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero e le OO.SS. di settore di FLAI-CGIL, FAI-Cisl e UILA, un accordo per l’attuazione dei rinvii al Ccnl previsti dal decreto legge n. 99/2013 (c.d. Decreto Lavoro).
In particolare, le novità sono le seguenti:
– ai rapporti stagionali non dovranno essere applicati gli intervalli temporali tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore;
– per tutte le assunzioni previste per le ragioni indicate dall’articolo 1, del decreto legislativo n. 368/2001, si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata sino a 6 mesi o superiore;
– non sono presenti gli intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo;
– non è richiesta la motivazione per l’assunzione con contratto a termine (in applicazione dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 368/2011) in tutte le ipotesi previste dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi:
. secondo rapporto a TD rispetto al primo acausale previsto dalla legge con lo stesso datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi;
. un rapporto a TD di durata non superiore a 12 mesi con soggetti che con lo stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti a TD;
– non intervalli tra contratti nel caso di assunzioni a termine acausali.