Ebook: Decreto Dignità – cosa è cambiato nei rapporti di lavoro
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, è intervenuto, in maniera significativa, sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sulla somministrazione e sull’indennità risarcitoria in materia di licenziamenti illegittimi. Su quest’ultima, tuttavia, sta per calare la “scure” della Corte Costituzionale che, con un comunicato emanato il 26 settembre 2018, ha preannunciato che, con una sentenza che sarà depositata nel giro di poche settimane, è stata dichiarata la illegittimità dell’art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015, in quanto l’unico criterio risarcitorio legato all’anzianità aziendale del lavoratore è contrario “ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza e contrasta, anche, con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Carta fondamentale”.
La legge di conversione, 9 agosto 2018, n. 96, in vigore dal 12 agosto, ha introdotto significative modificazioni sia agli articoli 19, 21, 28 e 34 del D.L.vo n. 81/2015 che all’art. 3 del D.L.vo n. 23/2015 , che ad una serie di altri istituti: mi riferisco all’offerta conciliativa ex art. 6 del D.L.vo n. 23/2015, alle modifiche relative alle prestazioni occasionali ex art. 54-bis della legge n. 96/2017 , limitatamente al settore agricolo, a quello del turismo e agli Enti locali, all’ allungamento fino al 2020 dei benefici, già previsti dai commi 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani “under 35” che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad alcune misure che concernono l’implementazione degli organici presso i centri per l’impiego ed alla eliminazione di qualsiasi limite massimo nella durata dei contratti a tempo determinato della scuola statale, ottenuta attraverso l’eliminazione del comma 131 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 , operata dall’art. 4-bis.
Tra le modifiche introdotte ho fatto cenno anche all’innalzamento della indennità risarcitoria correlata all’offerta conciliativa facoltativa nei licenziamenti ex art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015: appare chiaro (ma ne parlerò a tempo debito) che la stessa, a fronte del nuovo criterio di determinazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3, comma 1, perderà, nella sostanza, molto “appeal”, non risultando, assolutamente, conveniente, per il lavoratore.
L’esame che segue, tratterà i vari argomenti seguendo, l’articolato della legge di conversione n. 96.”….continua la lettura