Ristori quater: CIG Decreto “Agosto” anche ai lavoratori in forza al 9 novembre
Con la vigenza del Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori quater“), vengono riconosciuti i trattamenti di integrazione salariale Covid-19, di cui all’articolo 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. Decreto “Agosto”), anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020, cd. Decreto “Ristori bis“).
Art. 13 - Misure in materia di integrazione salariale 1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 26.