Dottrina Per il Lavoro: motivazione nel contratto a termine, da obbligo ad opportunità
La Legge n. 78/2014 (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34/2014) ha eliminato l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per tutti i contratti a tempo determinato.
Appare comunque opportuno prevedere, in taluni casi, una motivazione a fronte dell’assunzione di un lavoratore con contratto a tempo determinato. L’opportunità nasce dal fatto che l’identificazione delle motivazioni, in capo all’instaurazione di quel determinato rapporto di lavoro a termine con un lavoratore, permette all’azienda alcune agevolazioni previste dalla legge.
Si pensi al contratto a termine per motivi sostitutivi, la cui identificazione permette:
- l’esenzione dal pagamento del contributo Inps maggiorato dell’1,4% per i mesi di attività;
- lo sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001), spettante alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità;
- l’esenzione dal limite massimo di assunzioni a termine (20%).
Si pensi a motivazioni previste dalla contrattazione collettiva che prevedono delle esenzioni in fatto di “stop and go” (esempio: nel ccnl alimentari i tempi determinato per motivi sostitutivi non devono rispettare lo stacco tra contratti).
Si pensi, ancora, a contratti a termine per motivi stagionali che:
- le cui durante non rientrano nel computo dei 36 mesi complessivi di lavoro tra datore/utilizzatore e lavoratore;
- non prevedono lo “stop and go” tra contratti;
- non si paga il contributo Inps maggiorato dell’1,4%;
- hanno l’esenzione dal limite massimo di assunzioni a termine (20%).
Infine, si pensi a motivazioni legate ad altre disposizioni legislative che permettono di non rispettare le regole del contratto a termine c.d. “puro”; come ad esempio:
- contratto a tempo determinato intermittente (articolo 33 e ss. del D.L.vo n. 276/2003);
- contratto a tempo determinato in mobilità (Legge 223/1991).