Dottrina Per il Lavoro: Jobs Act e le interpretazioni più o meno corrette del sito cliclavoro.gov.it
Il sito cliclavoro.gov.it ha pubblicato le schede esplicative del c.d. Jobs Act (Legge 78/2014 di conversione del Decreto Legge n. 34/2014).
Dalla lettura di queste schede vengono fuori alcune interpretazioni alquanto fuorvianti che è il caso di rivedere, anche in considerazione del fatto che il sito è gestito dalla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro, quindi sono da considerare, in una qual misura, le prime interpretazioni ufficiali dello stesso Ministero del lavoro.
Queste le informazioni inserite nel sito cliclavoro.gov.it e le relative precisazioni fornite dal sito dottrinalavoro.it:
Tipologia contrattuale | Informazione dal sito cliclavoro.gov.it | Precisazione del sito dottrinalavoro.it |
Tempo determinato | “Il contratto a termine a-causale può essere prorogato per un massimo di 5 volte, invece di 8, come previsto inizialmente nel decreto “Job Act”. | il numero massimo di proroghe è 5, da effettuarsi entro il limite dei 36 mesi ed indipendentemente dal numero dei rinnovi. Per cui lo possiamo definire un bonus da gestire con il lavoratore nei 36 mesi di utilizzo. |
Tempo determinato | “Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, potrà far valere il diritto di precedenza sui contratti a tempo indeterminato e sui nuovi contratti a termine stipulati dall’azienda per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi al termine del suo contratto.” | l’introduzione di questo ulteriore diritto di precedenza riguarda esclusivamente le lavoratrici che durante un contratto a termine vanno in congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). |
Apprendistato | “All’apprendista è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del monte ore complessivo.” | La retribuzione, esclusivamente durante il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. apprendistato di 1° livello), per la parte riferita alle sole ore di formazione, sarà almeno del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. È fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva di prevedere una percentuale diversa. |
Apprendistato | “È introdotta, inoltre, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale anche a tempo determinato per le attività stagionali, a patto che le Regioni e le Province autonome abbiano attivato un sistema di alternanza scuola-lavoro.” | e a condizione che il CCNL preveda questa forma di apprendistato. |
Apprendistato | “L’obbligo di stabilizzazione del 20% degli apprendisti presenti in azienda è previsto soltanto per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Qualora l’imprenditore non si rispetti tale obbligo, l’imprenditore non può assumere altri apprendisti.” | Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, …, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, …., di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. |