Dottrina Per il Lavoro: Ticket Licenziamento – nuova base di calcolo per il 2022
In considerazione di quanto riportato nella circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022, che ha comunicato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (1.360,77 euro), questo è il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.
Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49* euro/mese (557,92/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo | SI |
Licenziamento per giusta causa | SI |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto | SI |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI |
Licenziamento personale domestico | NO |
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo | SI |
Dimissioni volontarie | NO |
Dimissioni per giusta causa | SI |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI |
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI |
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore | SI |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl | NO |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO |
Decesso del lavoratore | NO |
* i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.
** Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.