Dottrina Per il Lavoro: Ticket Licenziamento – nuova base di calcolo per il 2022

In considerazione di quanto riportato nella circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022, che ha comunicato l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 (1.360,77 euro), questo è il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

Il contributo, per l’anno 2022, è pari a 557,92* euro (41% di 1.360,77* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.673,76* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 46,49* euro/mese (557,92/12).

Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.

 

Risoluzioni individuali per le quale è dovuto il Ticket licenziamento

Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato Ticket dovuto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo SI
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo SI
Licenziamento per giusta causa SI
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova SI
Licenziamento per superamento del periodo di comporto SI
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i periodi lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) SI
Licenziamento personale domestico NO
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo SI
Dimissioni volontarie NO
Dimissioni per giusta causa SI
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità SI
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) NO
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per GMO presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti SI
Risoluzione in caso di trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore SI
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal ccnl NO
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere  NO
Decesso del lavoratore NO

 


* i valori di calcolo sono puramente indicativi e non rappresentano alcuna garanzia circa la corretta interpretazione della norma di legge.

** Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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