Dottrina Per il Lavoro: TFR in busta paga
Con l’approvazione definitiva in Parlamento della c.d. Legge di Stabilità 2015, viene previsto, in via sperimentale ed in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere al datore di lavoro, entro i termini e le modalità definite da un DPCM di prossima emanazione, di percepire la quota maturanda del TFR[1] tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.
La predetta integrazione retributiva sarà assoggettata a tassazione ordinaria e non sarà imponibile ai fini previdenziali.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
La norma non si applica ai datori di lavoro agricoli, domestici, sottoposti a procedure concorsuali ed alle aziende dichiarate in crisi.
In caso di mancata espressione della volontà da parte del lavoratore, resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di corresponsione del TFR.
[1] al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.