Dottrina Per il Lavoro: proroga incentivi per l’apprendistato di 1° livello
a cura di Roberto Camera*
Il comma 110, lettera d), della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha, tra le altre cose, prorogato gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.
L’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015 in particolare dispone che:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%;
c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.
In particolare, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
I budget messi a disposizione degli incentivi summenzionati sono: 5 milioni di euro per l’anno 2018, 15,8 milioni di euro per l’anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020;
*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.