Dottrina Per il Lavoro: promemoria – verifica del godimento di almeno 2 settimane di ferie nel 2014
Il datore di lavoro deve verificare l’effettiva fruizione di almeno 2 settimane di ferie per l’anno 2014.
Ciò è quanto prevede l’articolo 10, del Decreto Legislativo n. 66/2003 (organizzazione dell’orario di lavoro), il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva …, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
In considerazione di ciò, l’azienda deve verificare l’effettivo godimento delle 2 settimane di ferie nel 2014 e tenere presente che le restanti settimane di ferie, non fatte nel 2013, andranno fruite entro il 30 giugno 2015 (18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione).
In caso di violazione, è prevista una la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione è da 400 a 1.500 euro; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).