Dottrina Per il Lavoro: pillole di conoscenza – DIS-COLL (indennità di disoccupazione per co.co.co./pro.)
La nuova prestazione viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Sono esclusi gli:
- iscritti anche ad altre Gestioni Inps,
- amministratori di società e dei sindaci,
- pensionati.
Requisiti
La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che hanno i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione;
- possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata;
- possano far valere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo (€ 647,83) che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Durata
La durata sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di 6 mesi.
Calcolo
Al fine della determinazione dell’indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell’anno di cessazione e nell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l’operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00.
Il valore massimo dell’indennità non potrà superare € 1.300,00 mensili. L’indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Domanda
Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con modalità telematiche e a pena di decadenza, apposita istanza all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.