Dottrina per il Lavoro: patente a crediti – dal 1° al 31 ottobre sostituita dal modello dell’INL
Si ricorda che dal 1° ottobre 2024 le imprese ed i lavoratori autonomi che vorranno accedere nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal tipo di attività svolta, dovranno avere la «patente a crediti», così come prescritto dall’articolo 27, del decreto legislativo n. 81/2008.
Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per la richiesta della patente, sarà possibile utilizzare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa o dal lavoratore autonomo, contenente una autocertificazione/dichiarazione sul possesso di tutti i requisiti richiesti dal legislatore per il suo rilascio:
- l’iscrizione alla CCIAA;
- l’adempimento degli obblighi formativi, previsti dal D.L.vo n. 81/2008, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti dell’impresa;
- il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- il possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- il possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) nei casi previsti dalla legge;
- la designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nei casi previsti dalla normativa.
Tale documento, che dovrà essere inviato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), sostituirà la patente sino al 31 ottobre 2024 e darà diritto all’accesso nei cantieri ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come definiti dall’Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008.
Dal 1° novembre 2024 non si potrà accedere ai cantieri temporanei o mobili in assenza della «patente a crediti».
Vedasi:
- articolo 27, del decreto legislativo n. 81/2008
- Regolamento attuativo della patente a crediti (D.M. n. 132 del 18 settembre 2024)
- circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024