Dottrina Per il Lavoro: negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
All’interno del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è presente una norma (articolo 9) che inserisce l’articolo 2-ter al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
In particolare, l’articolo 2-ter introduce la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro (di cui all’articolo 409 c.p.c.).
La norma prevede la possibilità per le parti (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, attraverso l’aiuto di avvocati e consulenti del lavoro. L’accordo è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta” e, come tale, rappresenta un titolo esecutivo.
L’accordo dovrà essere trasmesso, a cura di una delle due parti, ad una Commissione di Certificazione entro i dieci giorni successivi.
Questa la norma:
Art. 2-ter – Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro
1. Per le controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All’accordo raggiunto all’esito della procedura di negoziazione assistita si applica l’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.
L’accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.