Dottrina Per il Lavoro: la pagina dedicata all’Assegno di Inclusione (AdI)
aggiornata al 6 giugno 2024
In questa pagina è presente la normativa e la prassi dedicata all’Assegno di Inclusione ed al Supporto per la formazione e il lavoro, costantemente aggiornata.
La Normativa
- articolo 1 e ss, del Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro)
- Decreto 13 dicembre 2023 – gli elementi essenziali della misura di inclusione sociale e lavorativa
- Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 – partecipazione a Progetti Utili alla Collettività da parte dei beneficiari AdI e SFL
- Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre 2023 – le linee guida per le condizioni di svantaggio
- Decreto interministeriale del 27 dicembre 2023 – il Decreto sulle modalità di utilizzo della Carta di inclusione
- Decreto n. 121 del 28 settembre 2023 – Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’Assegno di Inclusione
- Decreto Ministeriale n. 72 del 2 maggio 2024 – Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS)
La Prassi
- INPS messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024 – Rilascio nuove funzionalità
- INPS messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 – Sospensione per la mancata presentazione ai Servizi sociali
- INPS messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024 – Verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza
- Min.Lavoro: modalità di utilizzo della carta di inclusione
- INPS messaggio n. 684 del 14 febbraio 2024 – Descrizione stato domanda
- INPS messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024 – Validazione delle certificazioni
- INPS messaggio n. 572 dell’8 febbraio 2024 – Rivalutazione degli importi e delle soglie dell’ISEE
- INPS messaggio n. 80 del 9 gennaio 2024 – Convenzione con i CAF
- INPS messaggio n. 27 del 3 gennaio 2024 – Supporto per la Formazione ed il Lavoro – indicazioni
- INPS messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024 – Primi pagamenti
- INPS circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 – Esonero contributivo in caso di assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione
- INPS circolare n. 77 del 29 agosto 2023 – Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro
Il sistema di assistenza del Ministero del Lavoro e dell’INPS
- Contact center INPS 803 164 (da telefono fisso) – 06 164 164 (da telefono mobile)
- Le Faq del Ministero del Lavoro
- Le slide – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro
- Le attività previste per il Supporto per la formazione e il lavoro
- Online il nuovo sito per gli operatori
- Focus on Assegno di inclusione
Le Faq
- Le Risposte alle domande frequenti – predisposte dal Ministero del Lavoro
Articoli di Dottrina
La domanda per l’Assegno di Inclusione può essere presentata:
- direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;
- tramite gli Istituti di Patronato;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
I REQUISITI
Requisito di cittadinanza, residenza e soggiorno
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.L.vo n. 251/2007;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Requisiti soggettivi
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e ss del c.p.p. (cd. “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013);
- Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.
Requisiti patrimoniali
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Ulteriori condizioni
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
La Normativa
- articolo 1 e ss, del Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro)
- Decreto 13 dicembre 2023 – chiarisce gli elementi essenziali della misura di inclusione sociale e lavorativa
- Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre 2023 – le linee guida per le condizioni di svantaggio
La Prassi
Il sistema di assistenza del Ministero del Lavoro e dell’INPS
- Contact center INPS 803 164 (da telefono fisso) – 06 164 164 (da telefono mobile)
- Le Faq del Ministero del Lavoro
- Le slide – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro
- Le attività previste per il Supporto per la formazione e il lavoro
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