Dottrina Per il Lavoro: infezione da COVID-19 in azienda – responsabilità del datore di lavoro
In materia di responsabilità del datore di lavoro, nei casi accertati di infezione da COVID-19 durante la prestazione lavorativa, il Parlamento è intervenuto inserendo, all’interno del Decreto “Liquidità” (Decreto Legge 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), l’articolo 29-bis, titolato: “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”.
L’articolo stabilisce che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro (pubblici e privati) adempiono all’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (articolo 2087 c.c.), mediante l’adozione ed il mantenimento delle misure previste dal Protocollo di contrasto al COVID-19 negli ambienti di lavoro (sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali), e dai protocolli della Regione o dai protocolli e/o accordi di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora siano più attinenti alle attività economiche e produttive di settore.
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determinerà la sospensione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (leggi il testo completo)
Art. 29-bis – Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche’ mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.