Dottrina Per il Lavoro: indennità una tantum per i lavoratori dipendenti – come va applicata
Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31). Queste sono le caratteristiche per l’erogazione dell’indennità:
LAVORATORI DIPENDENTI (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico)
1 – con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità,
2 – non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,
3 – non beneficiari del reddito di cittadinanza,
4 – l’indennità una tantum è di importo pari a 200 euro,
5 – l’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro,
6 – l’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022,
7 – nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS,
8 – l’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro,
9 – l’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile,
10 – l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali,
11 – il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicate ai punti 2 e 3 (pensione e RdC),
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409 c.p.c.) i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, possono richiedere all’INPS, a domanda, una indennità una tantum pari a 200 euro. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
LAVORATORI DOMESTICI
I lavoratori domestici, per ricevere l’indennità una tantum pari a 200 euro, dovranno fare domanda direttamente all’INPS (anche tramite un Patronato). L’indennità verrà erogata nel mese di luglio 2022.
PERCETTORI DI NASPI
Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la NASPI, è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
PERCETTORI DI DIS-COLL
Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), è riconosciuta dall’Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è riconosciuta dall’INPS una
indennità una tantum pari a 200 euro.
LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT
Ai lavoratori che nel 2021 sono stati beneficiari delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, l’INPS erogherà automaticamente un’indennità una tantum pari a 200 euro.
LAVORATORI STAGIONALI
Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
LAVORATORI INTERMITTENTI (A CHIAMATA)
Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, verra erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile), l’INPS erogherà, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti
deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
Agli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998), con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime
attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, l’INPS erogherà, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro.
LAVORATORI AUTONOMI
Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro il 17 giugno 2022, saranno definiti i criteri e le modalita’ per la concessione dell’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell’indennità suindicate.
PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza,
un’indennità una tantum pari a 200 euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità suindicate.
La norma di legge Art. 31 - Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti 1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilita', e' riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennita' una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennita' e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18. 2. L'indennita' una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di piu' rapporti di lavoro. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1 e' compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.