Dottrina Per il Lavoro: entro il 31 marzo vanno comunicati i lavori usuranti

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a cura di Roberto Camera*

 

Vi ricordiamo che il 31 marzo 2018 scade il termine per le comunicazioni relative ai lavori usuranti, previste dall’articolo 5 del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67.

In particolare, il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.

Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale del 28 novembre 2011.

Consulta la Guida alla compilazione Modello LAV_US di monitoraggio e la Guida alla compilazione Modello LAV_US di inizio lavoro a catena.

 

Art. 5 Obblighi di comunicazione

1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicita’ annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni cosi’ come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), e’ tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L’omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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