Dottrina Per il Lavoro: deposito dell’accordo che prevede l’erogazione del PdR

Qualora abbiate definito un premio di risultato attraverso un accordo aziendale, vi ricordiamo che, al fine di fruire dell’agevolazione fiscale (per il 2024 la detassazione è prevista al 5%) e dell’eventuale conversione in welfare del premio (detassazione e decontribuzione del valore convertito in flexible benefit), detto accordo deve essere depositato entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione insieme alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto 29 aprile 2016, presso il Ministero del Lavoro, tramite la procedura telematica prevista al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/deposito-contratti/.

Le aziende che si avvalgono del premio di risultato scaturente da un accordo territoriale devono verificare che detto deposito sia stato effettuato da una delle organizzazioni firmatarie, ovvero devono provvedere al deposito in prima persona. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 28/R/2016, ha precisato che con particolare riferimento ai contratti collettivi territoriali, il termine di 30 giorni previsto dal Decreto è da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore del lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

Si ricorda, altresì, che la fruizione delle agevolazioni sopra menzionate sarà possibile solo alle seguenti condizioni:

  • Il premio sia non superiore ai 3.000 euro;
  • Venga erogato a dipendenti che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, un reddito non superiore agli 80.000 euro;
  • Che le somme siano ad ammontare variabile, erogate a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (no a erogazioni in misura fissa ma variabili in funzione del risultato conseguito);
  • Che gli obiettivi previsti siano fra di essi alternativi;
  • Che sia stata osservata una incrementalità di almeno uno degli indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (basta l’incremento anche solo di uno degli obiettivi individuati dal contratto), nel periodo congruo di riferimento previsto nell’accordo stesso.
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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