Dottrina per il Lavoro: dal 1° novembre si entra in un cantiere edile solo con la «patente a crediti»
Vi ricordiamo che dal 1° novembre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall’articolo 89, del decreto legislativo n. 81/2008 e dal successivo Allegato X, senza il possesso della Patente a crediti, prevista dall’articolo 27, del decreto legislativo n. 81/2008, come riscritto dall’art 29, comma 19, del decreto legge n. 19/2024.
Dalla stessa data (1° novembre 2024) non sarà più valida l’autodichiarazione/certificazione sul possesso dei requisiti per la Patente a crediti, prevista, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, solo per il mese di ottobre 2024.
È possibile richiedere la patente accedendo al portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (servizi.ispettorato.gov.it) con lo SPID o la CIE e autodichiarando/certificando il possesso dei seguenti requisiti:
- l’iscrizione alla CCIAA;
- l’adempimento degli obblighi formativi, previsti dal D.L.vo n. 81/2008, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti dell’impresa;
- il possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità;
- il possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- il possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) nei casi previsti dalla legge;
- la designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nei casi previsti dalla normativa.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente.
Per eventuali quesiti: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it