Dottrina Per il Lavoro: comunicazioni per Lavori usuranti
articolo di approfondimento di Cherubin Silvia Eleonora
LAVORI USURANTI
I lavori c.d. usuranti, ossia, le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti il cui svolgimento permette l’accesso al pensionamento anticipato, sono disciplinati dal D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 167 che impone determinati obblighi ai datori di lavoro, le cui attività rientrano in tale categoria.
Si possono definire tali: i lavori che rientrano tra quelli menzionati dal D.M. 19 maggio 1999, il lavoro notturno, il lavoro “a catena” e la conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
A decorrere dalle attività svolte dall’anno 2011, tali datori hanno l’obbligo di comunicare quanto si dirà di seguito, con periodicità almeno annuale (solitamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento), alla Direzione provinciale del lavoro ed al competente istituto previdenziale, mediante la compilazione del modello LAV-US disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro:
1) il periodo o i periodi in cui ogni dipendente ha svolto le lavorazioni sopra esposte. Si faccia attenzione che, in caso di svolgimento di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui al sottostante numero 2).
2) Lo svolgimento di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, a seguito di verifica di effettivo svolgimento del lavoro stesso. Tale comunicazione non è dovuta nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto al punto 1), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
3) lo svolgimento delle lavorazioni cd “a catena” entro 30 giorni dal loro inizio.
Pertanto, ai datori di lavoro sono imposte cinque comunicazioni obbligatorie, tutte da effettuare in via telematica mediante modello LAV-US, anche per il tramite dell’associazione a cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato o dei soggetti abilitati ex art. 1 della legge n. 12/1979, ossia:
– “lavoro usurante D.M. 1999”;
– “lavoro usurante notturno”;
– “lavoro usurante a catena”;
– “lavoro usurante autisti”;
– “inizio lavoro a catena”;
Sarà successivamente cura del Ministero del lavoro mettere a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro o delle Sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in loro nome e per conto).
In caso di omissione delle precedenti comunicazioni obbligatorie, è prevista la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, con possibilità di applicare alla stessa quanto previsto dall’art. 13, comma 2 e ss., D.Lgs. n. 124/2004.
Ulteriori obblighi in capo al datore di lavoro prevedono che lo stesso debba rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione utile per poter presentare la domanda di accesso al beneficio del trattamento pensionistico anticipato. Condizione necessaria è che tali documenti risalgano all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti, nonché riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o da chi ne detiene in modo stabile la documentazione in originale, accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.
I lavoratori che intendono presentare domanda di prestazione pensionistica anticipata, dovranno presentare tutti i documenti utili alla competente struttura territoriale dell’Istituto entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisisti agevolati. Pertanto, coloro che maturano i requisiti agevolati nel corso dell’anno 2015, devono presentare la domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo 2015.