Dottrina Per il Lavoro: come cambierà il controllo a distanza con il Jobs Act
Riportiamo, sinteticamente, il nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), sull’installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo dell’azienda, così come approvato dal Governo nella seduta del 4 settembre 2015 e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
ART. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati esclusivamente:
- per esigenze organizzative e produttive;
- per la sicurezza del lavoro;
- per la tutela del patrimonio aziendale.
Previo accordo collettivo stipulato dalla RSU o dalle RSA[1]. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti possono essere installati previa autorizzazione della DTL[2].
L’accordo o l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Le informazioni raccolte sono utilizzabili a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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