Dottrina Per il Lavoro: bonus baby sitter 2017 – blocco delle domande per abrogazione dei voucher
a cura di Roberto Camera*
Con l’abolizione del Lavoro Accessorio, non è possibile usufruire dell’incentivo previsto per la madre lavoratrice che aveva la facoltà di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, pari a 600 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice(previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92).
L’agevolazione, inizialmente introdotta per il triennio 2013 – 2015, era stata prorogata anche per l’anno 2016 a condizione che il servizio venisse svolto entro e non oltre il 31 luglio 2017, da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco gestito dall’Istituto e relativo all’anno 2016 (circ. Inps n. 216/2006).
Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting doveva essere erogato attraverso il sistema di “buoni lavoro” ex art. 48 del decreto legislativo n. 81/2015, abrogato dal D.L. n. 25/2017.
*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza