Dottrina Per il Lavoro: 2016 – anno Zero per le nuove Collaborazioni

a cura di Roberto Cameradottrina-lavoro-new-blue

 

In base a quanto disposto dall’articolo 2 del Testo Unico sui Contratti di Lavoro (decreto Legislativo n. 81/2015), dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Gli unici contratti di collaborazione esclusi da queste presunzioni assolute di subordinazione sono:

  • Le collaborazioni disciplinate (trattamento economico e normativo), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, da Accordi Collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
  • Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
  • Le collaborazioni certificate dalle Commissioni di Certificazione, previste dall’art. 76 del D.L.vo n. 276/2003.

Una attenzione particolare dovrà essere tenuta, dall’azienda, al fine di evitare alcuni indici che possono inquadrare l’attività in un rapporto di lavoro subordinato:

  • mancanza di autonomia,
  • assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore,
  • uso dei mezzi di lavoro del datore,
  • inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
  • retribuzione fissa mensile,
  • orario di lavoro fisso e continuativo,
  • continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.

 

Stabilizzazione di rapporti di collaborazione

Qualora, in relazione a rapporti di collaborazione (co.co.co., co.co.pro. partita IVA), l’azienda volesse stabilizzare il lavoratore, sempre dal 1° gennaio 2016 sarà possibile assumere ex collaboratori a tempo indeterminato, senza l’applicazione delle sanzioni amministrative collegate all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro precedentemente sottoscritto (per illeciti retributivi, contributivi e fiscali). L’importante è che le parti sottoscrivano un accordo in sede protetta (Direzione del Lavoro, Sindacati/Associazioni datoriali o Commissione di Certificazione) con il quale:

  • il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione cessato;
  • il datore di lavoro, nei successivi 12 mesi, non licenzi il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.
Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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