Dottrina Per il Lavoro: 40 anni di Consulenti del Lavoro

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Il 20 gennaio 1979 veniva pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 20/1979, la Legge n. 12/1979, contenente le norme per l‘ordinamento della professione di consulente del lavoro.

 


 

LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Esercizio della professione di consulente del lavoro

  Tutti   gli   adempimenti  in  materia  di  lavoro,  previdenza  ed
assistenza  sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati
dal  datore  di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti,
non  possono  essere  assunti  se  non  da  coloro che siano iscritti
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro a norma dell'articolo 9 della
presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche'
da  coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali,   dei   dottori   commercialisti,  dei  ragionieri  e  periti
commerciali,  i  quali  in tal caso sono tenuti a darne comunicazione
agli   ispettorati   del   lavoro   delle  province  nel  cui  ambito
territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
  I  dipendenti  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che  abbiano  prestato  servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di
ispettori   del  lavoro  presso  gli  ispettorati  del  lavoro,  sono
esonerati  dagli  esami  per l'iscrizione all'albo dei consulenti del
lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui  al  presente  comma  non  potra'  essere iscritto all'albo della
provincia  dove  ha  prestato  servizio,  se  non  dopo  4 anni dalla
cessazione del servizio stesso.
  Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite
dell'apposita  abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di
cui all'articolo 8 della presente legge.
  Le  imprese  considerate  artigiane  ai sensi della legge 25 luglio
1956,  n.  860,  nonche'  le  altre  piccole  imprese, anche in forma
cooperativa,  possono  affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui
al  primo  comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti
dalle  rispettive  associazioni  di  categoria.  Tali servizi possono
essere  organizzati  a  mezzo  dei  consulenti  del  lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
  Per  lo  svolgimento  delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli  adempimenti  di  cui  al  primo comma, nonche' per l'esecuzione
delle  attivita'  strumentali  ed  accessorie,  le  imprese di cui al
quarto  comma  possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati
che  devono  essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti
iscritti  agli  albi  di  cui  alla presente legge con versamento, da
parte  degli  stessi,  della  contribuzione integrativa alle casse di
previdenza  sul  volume  di  affari  ai fini IVA, ovvero costituiti o
promossi  dalle  rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite  al  citato  quarto  comma.  I  criteri  di attuazione della
presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  sentiti  i  rappresentanti delle associazioni di
categoria  e  degli  ordini  e  collegi professionali interessati. Le
imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione  dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali
devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al
primo comma.
  L'iscrizione  all'albo  dei  consulenti del lavoro non e' richiesta
per  i  soggetti  abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento  giuridico  comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
  Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di
categoria,  dai  rappresentanti  degli  ordini  e collegi di cui alla
presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  allo  scopo  di  esaminare i
problemi  connessi  all'evoluzione professionale ed occupazionale del
settore.
                               Art. 2.
                       Oggetto dell'attivita'

  I  consulenti  del  lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma
dell'articolo  1,  svolgono  per  conto di qualsiasi datore di lavoro
tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione
del personale dipendente.
  I   consulenti  del  lavoro  svolgono  l'assistenza  fiscale  nei
confronti  dei  contribuenti  non  titolari  di reddito autonomo e di
impresa,  di  cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
  Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono
competenti  in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia
affine,   connessa   e   conseguente  a  quanto  previsto  nel  comma
precedente.
  Ferma  restando la responsabilita' personale del consulente, questi
puo'  avvalersi  esclusivamente  dell'opera  di propri dipendenti per
l'effettuazione   dei   compiti   esecutivi   inerenti  all'attivita'
professionale.
                               Art. 3.
                 Esame di abilitazione all'esercizio
             della professione di consulente del lavoro

  Il  certificato  di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente  del  lavoro  e' rilasciato dall'ispettorato regionale del
lavoro  competente  per  territorio previo superamento di un esame di
Stato   che  deve  essere  svolto  davanti  ad  apposite  commissioni
regionali composte, per ciascuna sessione:
    a)  dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per
territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di
presidente;
    b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal
Ministero della pubblica istruzione;
    c)  da  un  direttore  di una sede provinciale dell'INPS e da uno
dell'INAIL della regione interessata;
    d)   da   tre  consulenti  del  lavoro  designati  dal  Consiglio
nazionale,  di  cui  al  successivo  articolo  20,  fra  i membri dei
consigli  provinciali  competenti  per  territorio,  sulla base delle
designazioni degli stessi consigli provinciali.
  Possono  essere  ammesse  all'esame di Stato le persone in possesso
dei seguenti requisiti:
    a)  siano  cittadini italiani o italiani appartenenti a territori
non  uniti  politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri
dell'Unione  europea  ovvero  cittadini  di  Stati esteri nei cui
confronti vige un particolare regime di reciprocita';
    b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
    c)  siano  in possesso del certificato di buona condotta morale e
civile;
    d)   abbiano   conseguito  la  laurea  triennale  o  quinquennale
riconducibile  agli  insegnamenti  delle  facolta' di giurisprudenza,
economia,  scienze  politiche,  ovvero  il diploma universitario o la
laurea  triennale  in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale
in  giurisprudenza,  in scienze economiche e commerciali o in scienze
politiche;
    e)  abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro
iscritto  nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma
dell'articolo  1  almeno  due  anni di praticantato secondo modalita'
fissate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  da  emanarsi  entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della
presente   legge,   su   proposta  del  Consiglio  nazionale  di  cui
all'articolo 20.
  Le  sessioni  di  esame  sono annuali e si svolgono in ogni regione
secondo  modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri di
grazia  e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il
31  gennaio  di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra'
anche  indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al
punto  d)  del  secondo comma del presente articolo. Gli esami devono
comunque  prevedere  una  prova  scritta  ed  una orale in materia di
diritto  del  lavoro,  legislazione  sociale  ed  elementi di diritto
tributario.
                               Art. 4.
                          Incompatibilita'

  L'iscrizione  nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita
in  permanenza  del  rapporto  di  lavoro agli impiegati dello Stato,
delle  regioni,  delle  province,  dei  comuni  e  degli  altri  enti
pubblici,   ai   dipendenti  degli  istituti  di  patronato  o  delle
associazioni  sindacali  dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai
notai e ai giornalisti professionisti.
                               Art. 5.
              Tenuta dei libri e documenti di lavoro

  1.  Per  lo  svolgimento  della  attivita'  di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei  consulenti  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  di cui
all'articolo  1,  comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di  questa  facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale  del  lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto  al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono reperibili i documenti.
  2.  Il  consulente  del  lavoro  e  gli altri professionisti di cui
all'articolo   1,  comma  1,  che,  senza  giustificato  motivo,  non
ottemperino  entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di  esibire  la  documentazione  in loro possesso, sono puniti con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  100 a 1000 euro. In caso di
recidiva   della   violazione  e'  data  informazione  tempestiva  al
Consiglio  provinciale  dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari.
                               Art. 6.
                  Obbligo del segreto professionale

  Il  consulente  del  lavoro ha l'obbligo del segreto professionale.
Nei  suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura
penale.
                               Art. 7.
                Responsabilita' del datore di lavoro

  L'affidamento  ai  consulenti  del  lavoro  delle  attivita' di cui
all'articolo  2  non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le
attivita'  sono  svolte,  dagli  obblighi ad essi imposti dalle leggi
vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Titolo II
ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
E CONDIZIONE PER L’ISCRIZIONE

                               Art. 8.
                   Albo dei consulenti del lavoro

  E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.
  Il  consulente  del  lavoro  iscritto  in  un albo provinciale puo'
esercitare  l'attivita'  professionale  in  tutto il territorio dello
Stato.  Non  e'  consentita  la contemporanea iscrizione in piu' albi
provinciali.
  L'albo  deve  contenere  il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita,  il  titolo  di studio, la residenza e l'eventuale domicilio
professionale degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi
del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto.
  L'albo  e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni;
la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.
                             Art. 8-bis.

  1.  Coloro  che  abbiano  conseguito l'abilitazione all'esercizio
della  professione  di consulente del lavoro con il diploma di scuola
secondaria  superiore  possono  iscriversi al relativo albo entro tre
anni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione. I
soggetti  non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3,
secondo  comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  abbiano  ottenuto il certificato di compiuta
pratica,  o  siano  iscritti  al  registro  dei praticanti, o abbiano
presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti,
possono  sostenere  l'esame  di  abilitazione entro e non oltre il 31
dicembre 2013.
                                Art. 9. 
                 Condizioni per l'iscrizione nell'albo 
 
    L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta 
  in carta legale e  rivolta  al  consiglio  provinciale  di  cui  al
  successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti: 
      a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante 
  che l'interessato ha la cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri
  dell'Unione   europea,   ovvero   documento   attestante    che
  l'interessato  e'  italiano  appartenente  a  territori  non  uniti
  politicamente all'Italia, oppure che  e'  cittadino  di  uno  degli
  Stati esteri nei  cui  confronti  vige  un  particolare  regime  di
  reciprocita'; 
      b) certificato autentico o autenticato di abilitazione 
  all'esercizio   della   professione   rilasciato   dall'ispettorato
  regionale del lavoro competente per territorio; 
      c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di 
  studio posseduto; 
      d) certificato del casellario giudiziario; 
      e) certificato di buona condotta morale e civile; 
      f) certificato di godimento dei diritti civili; 
      g)  ricevuta  attestante  il  versamento  del   contributo   di
iscrizione; 
      h) due fotografie, di cui  una  autenticata,  per  il  rilascio
della tessera di riconoscimento; 
      i)   documentazione   attestante   l'elezione   di    domicilio
professionale. 
  Il decreto di riconoscimento  della  qualifica  professionale  ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. 
  Gli ex dipendenti del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di cui all'articolo 1, secondo comma,  per  i  quali  non  e'
richiesto  l'esame  di  Stato,  ai  fini  della  iscrizione  all'albo
professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato
al punto b) del  presente  articolo,  l'attestazione  rilasciata  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante  che  gli
stessi hanno svolto mansioni  di  ispettori  del  lavoro  presso  gli
ispettorati del lavoro. 
  Non  possono  ottenere  l'iscrizione  coloro  che  hanno  riportato
condanna penale che,  a  norma  della  presente  legge,  comporta  la
radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38. 
  Il consiglio provinciale, su relazione di un suo  membro,  delibera
in ordine all'iscrizione, con  decisione  motivata,  nel  termine  di
due mesi dalla data di presentazione della domanda. 
  Il rigetto della  domanda  per  motivi  di  incompatibilita'  o  di
condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato
invitato a comparire davanti al consiglio provinciale. 
  Avverso il provvedimento di reiezione della domanda  l'interessato,
entro trenta giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  stesso,  ha
facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale. 
  Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo
45, commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo  di  attuazione  della
direttiva 2006/123/CE. 
  Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso
presentati entro trenta giorni  dalla  data  di  presentazione  degli
stessi. 
                              Art. 10.
                       Cancellazione dall'albo

  Il   consiglio   provinciale  dispone  la  cancellazione  dall'albo
dell'iscritto,   d'ufficio  o  su  richiesta  del  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:
    a)  quando  sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo
3,  secondo  comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita
dei diritti civili;
    b)  quando  ricorra  una  delle  cause di incompatibilita' di cui
all'articolo 4.
  Per  i  provvedimenti  di  cancellazione dall'albo si osservano, in
quanto   applicabili,   le   norme   previste   per  il  procedimento
disciplinare.
  Il  consulente  del  lavoro puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando   sono   cessate   le   ragioni  che  avevano  determinato  la
cancellazione.   Il  consulente  che  viene  reiscritto  conserva  la
precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.

Titolo III
CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

                              Art. 11.
               Composizione del consiglio provinciale

  L'albo  provinciale  dei  consulenti  del  lavoro  e'  tenuto da un
consiglio  composto  da  cinque  a nove membri effettivi eletti dagli
iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.
  Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti
nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano
i  cento  ma  non  i trecento, di nove membri effettivi se superano i
trecento.
  Sono  eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni
di anzianita' di iscrizione.
  I componenti del consiglio durano in carica tre anni;
  i membri eletti sono rieleggibili.
                              Art. 12.
                  Cariche del consiglio provinciale

  Il   consiglio  elegge  tra  i  propri  membri  il  presidente,  il
segretario e il tesoriere.
                              Art. 13.
        Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale

  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  del  consiglio, esercita le
attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di
urgenza,  i  provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e
rilascia,  a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli
iscritti.
                              Art. 14.
               Attribuzioni del consiglio provinciale

  Il consiglio provinciale:
    a)  cura  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti della provincia;
provvede  tempestivamente  agli adempimenti relativi alle iscrizioni,
alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone
comunicazione   all'ispettorato   del   lavoro  della  provincia,  al
Consiglio  nazionale  e  al  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
    b)  vigila  per  la tutela del titolo professionale di consulente
del lavoro;
    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni  che  sorgano  fra gli iscritti nell'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
    d)  esprime  parere  al  Consiglio  nazionale  sulla misura delle
spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti
all'esercizio  della  professione  e in materia di liquidazione delle
medesime;
    e) adotta i provvedimenti disciplinari;
    f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso
commissioni  od  organizzazioni  di  carattere  locale  operanti  nel
territorio provinciale;
    g) delibera la convocazione dell'assemblea;
    h)  propone  al  Consiglio nazionale le misure del contributo per
l'iscrizione  nell'albo  e  di  quello  da corrispondersi annualmente
dagli  iscritti,  nonche'  la  misura  di eventuali contributi per il
rilascio di certificati o attestazioni;
    i)  cura  il  miglioramento  e  il perfezionamento degli iscritti
nello svolgimento dell'attivita' professionale.
                              Art. 15.
                 Elezione del consiglio provinciale

  Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  dagli  iscritti  nell'albo,
esclusi  i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto
e  personale,  con  il  sistema  delle  liste  concorrenti e con voto
limitato  a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche
se  scelti  fra  i  candidati  nelle  diverse  liste.  Sono  eletti i
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  A  sostituire  i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa  sono  chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi
nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
                              Art. 16.
      Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere

  Il  consiglio  provinciale  e'  convocato  dal presidente quando lo
ritiene  opportuno,  ed  in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi,
ovvero   quando   ne   sia  fatta  richiesta  dalla  maggioranza  dei
componenti.  Le  deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza
dei  presenti.  In prima convocazione per la validita' della riunione
e' necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda
convocazione e' sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
  I   consiglieri   eletti   che,   senza  giustificati  motivi,  non
intervengono  per  tre  volte consecutive alle riunioni del consiglio
decadono dalla carica.
                               Art. 17.
     Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale

    Il  consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado
  di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.
    In  caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio,
  le  sue  funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che
  provvede,  entro  novanta  giorni, alla convocazione dell'assemblea
  per la elezione del consiglio.
    Lo  scioglimento  del  consiglio e la nomina del commissario sono
  disposti  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale  d'intesa  con  il ((Ministro della giustizia)), sentito il
  parere del Consiglio nazionale dei consulenti.
                              Art. 18.
                      Assemblea degli iscritti

  L'assemblea  degli  iscritti  nell'albo  della  provincia elegge il
consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti;
approva il conto preventivo e quello consuntivo.
  L'assemblea  deve  essere  convocata  almeno una volta all'anno per
l'approvazione dei conti.
                              Art. 19.
                   Collegio dei revisori dei conti

  Presso  ogni  consiglio  provinciale  e'  istituito un collegio dei
revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli
iscritti, che nominano al loro interno un presidente.
  I  revisori  dei  conti  durano  in  carica  tre  anni;  essi  sono
rieleggibili.
  Il  collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi
e   accerta  la  regolarita'  del  bilancio  consuntivo,  riferendone
all'assemblea.
                              Art. 20.
             Sede e composizione del Consiglio nazionale

  Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed
e'  composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli
provinciali  fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno otto anni
di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema
delle  liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi
dei  consiglieri  da  eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle
diverse  liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
  A  sostituire  i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa  sono  chiamati  dal  Consiglio nazionale i candidati, compresi
nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
  Ogni  consiglio  provinciale  puo'  eleggere un solo candidato alla
carica di consigliere nazionale.
  A  ciascun  consiglio  provinciale  spetta  un  delegato  per  ogni
cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti
nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento
iscritti  oltre i duecento. La qualita' di candidato e' incompatibile
con quella di delegato.
  I  membri  del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
  Non   si   puo'   far  parte  contemporaneamente  di  un  consiglio
provinciale  e  del  Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori
dei   conti  provinciale  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti
nazionale.
                              Art. 21.
                   Cariche del Consiglio nazionale

  Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il
vice presidente, il segretario e il tesoriere.
                              Art. 22.
       Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale

  Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori
dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un
presidente,  eletti  dai  consigli  provinciali  fra i consulenti del
lavoro  che  non  siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto
segreto  e  personale  e  con il sistema delle liste concorrenti, con
voto  limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche
se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
  I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili.
  Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi
e  accerta  la  regolarita'  del  bilancio consuntivo, riferendone al
Consiglio nazionale.
                               Art. 23.
                 Attribuzioni del Consiglio nazionale

    Il Consiglio nazionale:
    a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
      b)  propone  al  Ministro  della  giustizia,  su parere dei
  consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera
  d) dell'articolo 14;
      c)  determina,  su  proposta  dei consigli provinciali, entro i
  limiti  strettamente  necessari  a  coprire le spese, la misura dei
  contributi  di  cui  alla  lettera  h) dell'articolo 14, nonche' la
  quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
      d)  decide  sui  ricorsi  relativi  alle  elezioni dei consigli
  provinciali  e  su  quelli  presentati  dagli  interessati  avverso
  l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
      e)  coordina  e  promuove le attivita' dei consigli provinciali
  per   favorire   le   iniziative  intese  al  miglioramento  ed  al
  perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
      f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione
  di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
      g)  designa  i  rappresentanti dei consulenti del lavoro presso
  commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.
    La  misura  delle  spettanze  di cui alla lettera b) del presente
  articolo e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia.
                              Art. 24.
 Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale

  Il  Consiglio  nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta
lo  ritenga  opportuno  e  in  ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero
quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
  I   consiglieri   eletti   che,   senza  giustificati  motivi,  non
intervengono  per  tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio,
decadono dalla carica.
                               Art. 25.
                   Vigilanza sul Consiglio nazionale

    La  vigilanza  sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro
  del  lavoro  e  della previdenza sociale d'intesa con il Ministro
  della giustizia.
    Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di
  funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'.
    In  caso  di  scioglimento  del  Consiglio  nazionale le relative
  funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede
  entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
    Lo  scioglimento  del  Consiglio e la nomina del commissario sono
  disposti  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale di concerto con il Ministro della giustizia.

Titolo IV
SANZIONI DISCIPLINARI

                              Art. 26.
Responsabilita' disciplinare dei   consulenti   del   lavoro.  Azione
                            disciplinare

  Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze
nell'esercizio  della  professione  o  comunque di fatti non conformi
alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento
disciplinare.
  Salvi  i  casi  di  sospensione  di diritto di cui all'articolo 29,
primo  comma,  il  consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui
l'incolpato  trovasi  iscritto  inizia  il  procedimento disciplinare
d'ufficio  o  su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale
ovvero su richiesta dell'interessato.
  La  competenza  a  procedere  disciplinarmente  nei confronti di un
membro  del  consiglio  provinciale  spetta  al consiglio provinciale
della   sede  di  corte  d'appello,  ovvero,  se  egli  appartiene  a
quest'ultimo,  al  consiglio  della  sede  di  corte d'appello vicina
determinata dal Consiglio nazionale.
                              Art. 27.
                          Pene disciplinari

  Le  pene disciplinari, che il consiglio provinciale puo' applicare,
sono:
    1) la censura;
    2)  la  sospensione dall'esercizio della professione per un tempo
non superiore ai due anni;
    3) la radiazione.
                              Art. 28. 
                               Censura 
 
  La censura  consiste  nel  biasimo  formale  per  la  trasgressione
commessa ed e' inflitta nei casi di abusi o  mancanze  di  non  lieve
entita',  che  tuttavia  non  ledano  il   decoro   e   la   dignita'
professionale. 
                              Art. 29.
                         Casi di sospensione

  Oltre  i  casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti
nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio
della professione:
    a)   l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata  non
superiore a tre anni;
    b)  il  ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa
di  cura  e  di  custodia,  l'applicazione  di  una  tra le misure di
sicurezza  non  detentive  previste  dall'articolo  215, terzo comma,
numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
    c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
    d)   la  morosita'  per  oltre  dodici  mesi  nel  pagamento  dei
contributi  previsti  dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c),
della presente legge.
  La  sospensione  e'  dichiarata  dal consiglio provinciale, sentito
l'interessato qualora ne faccia richiesta.
  Il    consiglio    provinciale   puo'   pronunciare,   sentito   il
professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che
ledano il decoro e la dignita' professionale.
  Nei  casi  previsti  dalle  lettere  a),  b),  c) e d) del presente
articolo,  la  durata  della  sospensione non e' soggetta a limiti di
tempo.  Il consulente puo' tuttavia chiedere al consiglio provinciale
la   cessazione   della  sospensione  ove  ne  siano  venuti  meno  i
presupposti.
  Il  consulente  del  lavoro a cui sia stata applicata la censura e'
punito  con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una
nuova trasgressione.
                              Art. 30.
                         Casi di radiazione

  La  radiazione  e'  pronunciata contro il consulente del lavoro che
abbia,  con  la  sua  condotta,  compromesso  gravemente  la  propria
reputazione e la dignita' della professione.
                              Art. 31.
                        Radiazione di diritto

  La  condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione  della  giustizia,  contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio
oppure  per  ogni  altro  delitto  non colposo, per il quale la legge
commi  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel   massimo  a  cinque  anni,  importa  la  radiazione  di  diritto
dall'albo.
  Importano parimenti la radiazione di diritto:
    1)  l'interdizione  dai  pubblici  uffici,  perpetua  o di durata
superiore   a   tre   anni,  o  l'interdizione  dall'esercizio  della
professione per una uguale durata;
    2)  il  ricovero  in  un  manicomio giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
  La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata
dal  consiglio  provinciale,  sentito l'interessato qualora ne faccia
richiesta.
                              Art. 32.
   Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale

  Il  consulente  del  lavoro che sia stato sottoposto a procedimento
penale  e'  sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto
che  ha  formato  oggetto  dell'imputazione,  tranne  il caso che sia
intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste
o perche' l'imputato non l'ha commesso.
                              Art. 33.
              Istruttoria nel procedimento disciplinare

  Fermo  il  disposto  dell'articolo  29,  secondo  comma,  e  quello
dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere
inflitta  senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti,
sia  stato  invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con
l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere
sentito nelle sue discolpe.
  L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.
                              Art. 34.
              Svolgimento del procedimento disciplinare

  Il  presidente  nomina,  tra i membri del consiglio provinciale, un
relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al
consiglio i fatti per cui si procede.
  Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie
o  documenti,  delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti;
in  caso  di  parita'  di  voti  prevale la decisione piu' favorevole
all'incolpato.
  Se  l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria
difensiva  ne'  dimostra  un legittimo impedimento, si procede in sua
assenza.
  La  deliberazione  deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi
della  decisione  e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e'
pronunciato   con  la  formula  "non  essere  luogo  a  provvedimento
disciplinare".
                              Art. 35.
                      Ricusazione e astensione

  I   membri   del  consiglio  provinciale  devono  astenersi  quando
ricorrono  i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51
del  codice  di  procedura  civile  e possono essere ricusati per gli
stessi motivi.
  Sull'astensione   e   sulla   ricusazione   decide   il   consiglio
provinciale.
  Se  non e' disponibile il numero di componenti del consiglio che e'
prescritto  per  deliberare,  gli  atti sono rimessi senza indugio al
consiglio  provinciale  costituito  nella  sede della corte d'appello
vicina.  Se  i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati
ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi
al  Consiglio  nazionale per la designazione del consiglio costituito
in altra sede della corte d'appello piu' vicina.
  Il   consiglio  competente  a  termini  del  comma  precedente,  se
autorizza  l'astensione  o  riconosce  legittima  la  ricusazione, si
costituisce  al  consiglio  provinciale cui appartengono i componenti
che  hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti
restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
                               Art. 36.
                   Notificazione delle deliberazioni

    Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni
  all'interessato  ed  al  pubblico ministero presso il tribunale nel
  cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale
  presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del
  lavoro e della previdenza sociale.
                              Art. 37.
                   Ricorso al Consiglio nazionale

  Nel   termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  notificazione
l'interessato  ed  il  pubblico ministero possono proporre ricorso al
Consiglio nazionale.
  Il    Consiglio   nazionale   puo'   sospendere   l'efficacia   del
provvedimento;   riesamina   integralmente   i  fatti  e  puo'  anche
infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.
  Gli  effetti  del  ricorso  sono  limitati  a  coloro  che  l'hanno
proposto.
                              Art. 38.
                      Riammissione dei radiati

  Il  consulente  del lavoro radiato dall'albo puo' esservi riammesso
purche'   siano  trascorsi  almeno  sei  anni  dal  provvedimento  di
radiazione  e,  se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta
la  riabilitazione.  In  ogni  caso  deve risultare che il radiato ha
tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
                              Art. 39.
                Prescrizione dell'azione disciplinare

  L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 40.
                 Consulenti gia' iscritti nell'albo

  I   consulenti  del  lavoro  gia'  iscritti  nell'albo  al  momento
dell'entrata  in  vigore della presente legge acquisiscono il diritto
di  permanervi  o  reiscriversi  in deroga al requisito del titolo di
studio   e   del  certificato  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione.
  Resta  fermo  l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o
in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro
alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, ai fini del
conseguimento  dell'abilitazione  da  parte dei candidati che avranno
superato le prove di esame.
                              Art. 41.
                             Abrogazioni

  Gli  articoli  4  e  5  della  legge  23 novembre 1939, n. 1815, il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la
legge  12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili
con la presente legge sono abrogate.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 gennaio 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - SCOTTI -
                                                 BONIFACIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
La Redazione

Autore: La Redazione

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