Pillole correttivo Jobs Act: CIGS ed inizio del trattamento economico per sospensione o riduzione di attività
A partire dall’8 ottobre 2016, per effetto di quanto affermato dal decreto legislativo n. 185/2016, viene modificato l’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015.
La sospensione e la riduzione di orario a seguito di intervento di CIGS deve iniziare entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza al sistema CIGS on-line che deve avvenire entro 7 giorni dalla conclusione ella procedura o dall’accordo. Di conseguenza, la sospensione e la riduzione di orario e l’integrazione salariale susseguente, possono iniziare anche dal giorno successivo all’inoltro della domanda.
La vecchia norma prevedeva che il tutto non potesse iniziare prima che fossero trascorsi 30 giorni dall’istanza.