Dottrina Per il Lavoro: esonero contributivo per nuovi coltivatori i diretti e imprenditori agricoli professionali
a cura di Roberto Camera
Misure in favore dell’agricoltura: al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, la bozza della Legge di bilancio 2017 prevede per il 2017 – all’articolo 47 – un esonero contributivo per nuovi coltivatori i diretti e imprenditori agricoli professionali.
Queste le caratteristiche dell’esonero contributivo previsto dalla bozza di legge:
a chi spetta:
ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
età:
età inferiore a 40 anni;
caratteristica e periodo:
nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
durata:
36 mesi; decorsi i quali è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;
esclusioni:
l’esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola;
contributi esonerati:
ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
massimale di esonero:
100%;
cumulo:
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Questo il testo della norma
Capo VI
Misure in favore dell’agricoltura
Art. 47 (Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)
1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo, deco rsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L’esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degliarticoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.