Corte Europea di Giustizia: giurisdizione applicabile alle controversie dei dipendenti delle compagnie aeree

corte_giustizia_ueLa Corte Europea di Giustizia, decidendo su un ricorso di dipendenti belgi di Ryanair, ha affermato che il personale dipendente da compagnia aerea non è automaticamente sottoposto alla giurisdizione del luogo ove insiste la sede principale della compagnia, ma può rivolgersi al giudice del Paese in cui viene svolta la maggior parte dell’attività.

Il giudice nazionale, secondo la Corte, a fronte di eventuali eccezioni datoriali, deve individuare quale sia il luogo “alla luce di tutte le circostanze rilevanti: la base di servizio del lavoratore costituisce un indizio significativo”.

 

Fonte: Corte di Giustizia Europea

 

 


 

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 27 aprile 2017(1)

Cause riunite C168/16 e C169/16

Sandra Nogueira,

Victor Perez-Ortega,

Virginie Mauguit,

Maria Sanchez-Odogherty,

José Sanchez-Navarro

contro

Crewlink Ltd (C‑168/16)

e

Miguel José Moreno Osacar

contro

Ryanair, già Ryanair Ltd (C‑169/16)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons (Corte d’appello del lavoro di Mons, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Cooperazione giurisdizionale in materia civile – Competenza giurisdizionale – Articolo 19 – Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Giudice del luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro – Settore dell’aviazione – Personale di cabina – Regolamento (CEE) n. 3922/91 – Nozione di “base di servizio”»

 

I.      Introduzione

1.        La cour du travail de Mons (Corte d’appello del lavoro di Mons, Belgio) sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali redatte in termini pressoché identici e vertenti sull’interpretazione dell’articolo 19, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 (2).

2.        Tali questioni s’inscrivono nell’ambito di due controversie che oppongono, da un lato, la sig.ra Sandra Nogueira, il sig. Victor Perez-Ortega, le sig.re Virginie Mauguit e Maria Sanchez-Odogherty nonché il sig. José Sanchez-Navarro (causa C‑168/16) e, dall’altro, il sig. Miguel José Moreno Osacar (causa C‑169/16) (in prosieguo, congiuntamente: gli «appellanti») rispettivamente, alla Crewlink Ltd (causa C‑168/16) e alla Ryanair, già Ryanair Ltd (causa C‑169/16), ex datori di lavoro degli appellanti, in merito alle condizioni di lavoro e di licenziamento applicate da queste ultime agli appellanti.

3.        In questa fase dei procedimenti principali, le parti sono in disaccordo sulla determinazione dello Stato membro i cui giudici sono competenti sul piano internazionale a conoscere di tali controversie ai sensi del regolamento n. 44/2001.

4.        Alla luce del contesto specifico del trasporto aereo internazionale di passeggeri, in cui i lavoratori possono essere chiamati a svolgere il proprio lavoro sul territorio di più Stati membri, il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», di cui all’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

5.        Per i motivi esposti in appresso, propongo alla Corte di attenersi alla propria giurisprudenza costante in materia di contratti di lavoro eseguiti sul territorio di più Stati membri, elaborata nel contesto della convenzione di Bruxelles (3) e della convenzione di Roma (4) e, pertanto, di dichiarare che tale luogo si trova nel luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente le proprie obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

II.    Contesto normativo

A.      Il regolamento n. 44/2001

6.        Rilevo, in via preliminare, che le disposizioni pertinenti del regolamento n. 44/2001, qui di seguito specificate, non hanno subìto emendamenti tra la data di adozione di tale regolamento e la data dei fatti rilevanti dei procedimenti principali.

7.        Il considerando 13 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

8.        La sezione 5 del capo II di detto regolamento, intitolata «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», contempla gli articoli da 18 a 21 del medesimo.

9.        L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dispone che, fatti salvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, di detto regolamento, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata da tale sezione.

10.      L’articolo 19 di detto regolamento prevede quanto segue:

«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1)      davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2)      in un altro Stato membro:

a)      davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b)      qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto».

11.      L’articolo 21 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)      posteriore al sorgere della controversia, o

2)      che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione».

B.      Il regolamento (CEE) n. 3922/91

12.      Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento (CEE) n. 3922/91 (5) «concerne l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell’aviazione civile» per quanto riguarda «l’esercizio e la manutenzione degli aeromobili» nonché «le persone ed organismi interessati a tali attività».

13.      L’allegato III del regolamento n. 3922/91, intitolato «Requisiti tecnici comuni e procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili», è stato introdotto dal regolamento (CE) n. 1899/2006 (6).

14.      Tale allegato III comprende un capo Q intitolato «Limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo». Nell’ambito di tale capo Q, la regola OPS 1.1095, punto 1.7, definisce la nozione di «base di servizio» come:

«il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale il membro d’equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio interessato.

15.      La regola OPS 1.1090, punto 3.1, precisa inoltre che l’operatore deve designare una base di servizio per ogni membro dell’equipaggio.

16.      Detto allegato III è stato sostituito due volte, rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 8/2008 (7) e (CE) n. 859/2008 (8), senza che tuttavia il tenore letterale delle regole succitate ne venisse modificato.

C.      Il regolamento (CE) n. 883/2004

17.      All’interno del titolo II, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 (9) così dispone:

«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo».

18.      L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, inserito dal regolamento (UE) n. 465/2012 (10), specifica quanto segue:

«Un’attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un’attività svolta nello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento [n. 3922/91]».

19.      Preciso che tale modifica non è applicabile ratione temporis nelle circostanze di cui ai procedimenti principali.

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20.      La Ryanair è una società di diritto irlandese, con sede legale in Irlanda e operante nel settore del trasporto aereo internazionale di passeggeri.

21.      La Crewlink (causa C‑168/16) è una società di diritto irlandese con sede legale in Irlanda e specializzata nel reclutamento e nella formazione di personale di bordo per le compagnie aeree.

22.      Tutti i contratti di lavoro stipulati tra la Crewlink e gli appellanti nella causa C‑168/16 prevedevano che il lavoratore fosse distaccato presso la Ryanair in qualità di personale di cabina.

23.      La sig.ra Nogueira (causa C‑168/16) è cittadina portoghese. Assunta dalla Crewlink in qualità di hostess di volo in data 8 ottobre 2009, nell’ambito di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni, ha rassegnato le dimissioni il 4 aprile 2011.

24.      Il sig. Perez-Ortega (causa C‑168/16) è cittadino spagnolo. Assunto con funzioni di steward dalla Crewlink, nell’ambito di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni sottoscritto a Porto (Portogallo), ha rassegnato le dimissioni il 15 giugno 2011.

25.      La sig.ra Mauguit (causa C‑168/16) è cittadina belga. Assunta come hostess di volo dalla Crewlink, nell’ambito di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni sottoscritto a Dublino (Irlanda), è stata licenziata il 24 giugno 2011.

26.      La sig.ra Sanchez-Odogherty (causa C‑168/16) è cittadina spagnola. Assunta come hostess di volo dalla Crewlink il 1° aprile 2010, nell’ambito di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni, ha rassegnato le dimissioni il 20 giugno 2011.

27.      Il sig. Sanchez-Navarro (causa C‑168/16) è cittadino spagnolo. Assunto come steward dalla Crewlink l’8 ottobre 2009, nell’ambito di un contratto a tempo determinato della durata di tre anni sottoscritto a Dublino, è stato licenziato il 10 novembre 2011.

28.      Il sig. Moreno Osacar (causa C‑169/16) è cittadino spagnolo. Il 21 aprile 2008, ha stipulato un contratto di lavoro con la Ryanair in qualità di «cabin services agent». Ha iniziato ad esercitare le sue attività il 1° maggio 2008 e ha rassegnato le dimissioni il 16 giugno 2011.

29.      Tutti i contratti di lavoro stipulati tra gli appellanti, da una parte, e la Crewlink e la Ryanair, dall’altra, (in prosieguo, congiuntamente: i «contratti di lavoro controversi») erano redatti in lingua inglese.

30.      A norma di tali contratti, le funzioni degli appellanti includevano segnatamente la sicurezza, la cura, l’assistenza e il controllo dei passeggeri, l’assistenza all’imbarco, le vendite a bordo dell’aereo e la pulizia dell’interno dell’aereo.

31.      I contratti di lavoro controversi precisavano di essere disciplinati dal diritto irlandese.

32.      Inoltre, tali contratti contenevano una clausola di elezione del foro che attribuiva la competenza ai giudici irlandesi. Secondo il giudice del rinvio, tale clausola è tuttavia inopponibile agli appellanti a norma dell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001.

33.      Detti contratti prevedevano inoltre che le prestazioni degli appellanti dovessero considerarsi effettuate in Irlanda, alla luce del fatto che questi ultimi esercitavano le loro funzioni a bordo di aerei registrati in Irlanda.

34.      Nondimeno, il giudice del rinvio sottolinea al riguardo che gli aerei a bordo dei quali gli appellanti hanno effettuato le loro prestazioni avevano base di stazionamento a Charleroi (Belgio) poco rilevando, sotto tale profilo, che tali aerei fossero immatricolati in Irlanda.

35.      I contratti di lavoro controversi indicano l’aeroporto di Charleroi come base di servizio (home base) degli appellanti, pur consentendo ai datori di lavoro di trasferirli a un altro aeroporto. Non si contesta tuttavia che l’aeroporto di Charleroi sia stata l’unica base di servizio degli appellanti nell’ambito di tali contratti.

36.      Gli appellanti erano contrattualmente tenuti a risiedere a meno di un’ora dalla loro base di servizio, cosicché essi hanno risieduto in Belgio durante l’esecuzione di detti contratti.

37.      Tutti gli appellanti iniziavano e concludevano la loro giornata di lavoro all’aeroporto di Charleroi. Più specificamente, dagli accertamenti effettuati dal giudice del rinvio emerge che:

–        gli appellanti ricevevano le loro istruzioni all’aeroporto di Charleroi consultando l’intranet dei datori di lavoro;

–        gli appellanti decollavano sempre dall’aeroporto di Charleroi per arrivare a una destinazione precisa;

–        partendo da tale aeroporto di destinazione, rientravano sempre a Charleroi, e

–        quando erano previsti diversi viaggi di andata e ritorno nell’ambito di una stessa giornata, i turni nel cielo europeo venivano effettuati ogni volta da e per Charleroi a fine giornata.

38.      La Ryanair (causa C‑169/16) ha respinto ogni ipotesi riguardo alla presenza di una succursale in Belgio ma ha ammesso che disponeva di un ufficio (crewroom) in tale paese.

39.      La Crewlink (causa C‑168/16) ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio di non aver avuto succursali o uffici in Belgio a partire dai quali sarebbe stato organizzato il lavoro e che le istruzioni concernenti il lavoro degli appellanti venivano diramate da uffici situati in Irlanda. Tale giudice precisa tuttavia che all’udienza la Crewlink ha ammesso che in Belgio disponeva di un ufficio condiviso con la Ryanair denominato «crewroom».

40.      In caso d’incapacità al lavoro, gli appellanti dovevano presentarsi all’aeroporto di Charleroi per compilare un modulo che veniva successivamente trasmesso allo head office del loro datore di lavoro a Dublino.

41.      In caso di problemi disciplinari, il lavoratore veniva convocato a un primo incontro con un membro del personale dirigente nella sala equipaggio presso l’aeroporto di Charleroi. Le fasi successive del procedimento disciplinare erano condotte a partire da Dublino.

42.      Gli appellanti reputano che le disposizioni del diritto irlandese, applicate dalla Crewlink e dalla Ryanair al loro rapporto di lavoro, siano meno vantaggiose delle disposizioni del diritto belga. Orbene, tra gli appellanti e l’Irlanda non sussisterebbe nessun legame considerato che essi non vi hanno mai risieduto, non vi hanno mai lavorato e, nel caso di alcuni di loro, vi si sono recati una sola volta per firmare il loro contratto e aprire un conto bancario.

43.      Ritenendo che la Crewlink e la Ryanair fossero tenute a rispettare e ad applicare le disposizioni del diritto belga e reputando che i giudici belgi siano competenti a conoscere della loro domanda, l’8 dicembre 2011, le appellanti hanno proposto azioni dinanzi al tribunal du travail de Charleroi (Tribunale del lavoro di Charleroi, Belgio) dirette ad ottenere, in applicazione delle disposizioni del diritto del lavoro belga, la condanna dei datori di lavoro al pagamento di una somma provvisionale quantificata in EUR 20 000 per ciascun appellante, rappresentativa delle retribuzioni arretrate, dell’importo delle indennità di lavoro notturno, della retribuzione delle ore di lavoro straordinarie, del rimborso delle spese di trasporto, delle spese correlate all’acquisto, all’uso e alla pulizia dell’uniforme, delle spese di formazione, del pagamento del risarcimento dei danni corrispondente al controvalore dei buoni pasto, degli importi rappresentanti la differenza tra la retribuzione garantita e quella effettivamente corrisposta nonché di un’indennità di buonuscita.

44.      La sig.ra Mauguit e il sig. Sanchez-Navarro, che sono stati licenziati dalla Crewlink (causa C‑168/16), chiedono inoltre il pagamento di un’indennità di mancato preavviso corrispondente a tre mesi di retribuzione.

45.      La Crewlink e la Ryanair reputano, al contrario, che i giudici irlandesi siano competenti a conoscere di tali controversie.

46.      Con due sentenze pronunciate il 4 novembre 2013, il tribunal du travail de Charleroi (Tribunale del lavoro di Charleroi) ha ritenuto che i giudici belgi non fossero competenti a conoscere di tali domande.

47.      Il 28 novembre 2013, le appellanti hanno interposto appello avverso tali sentenze facendo segnatamente valere che i giudici belgi sono competenti a conoscere delle controversie principali ai sensi degli articoli da 18 a 21 del regolamento n. 44/2001 e che il diritto belga disciplina i rapporti di lavoro di cui trattasi nei procedimenti principali in applicazione dell’articolo 6 della convenzione di Roma.

48.      Il giudice del rinvio ritiene che sussista un dubbio sull’interpretazione da dare all’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001, e più specificamente sulla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» alla luce delle particolarità del settore della navigazione aerea.

49.      In tale contesto, la cour du travail de Mons (Corte d’appello del lavoro di Mons) ha deciso di sospendere i procedimenti principali per sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale nella causa C‑168/16 e una questione pregiudiziale nella causa C‑169/16, le quali sono redatte nei seguenti termini pressoché identici (11):

«Se, tenuto conto:

–        delle esigenze di prevedibilità delle soluzioni e di certezza del diritto che hanno ispirato l’adozione delle norme in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come sancite dalla [convenzione di Bruxelles] nonché dal regolamento n. 44/2001 (…),

–        delle particolarità legate al settore della navigazione aerea europea, nell’ambito del quale il personale di volo, [messo a disposizione di o assunto da] una compagnia aerea avente sede legale [nel territorio di uno Stato membro], (…) sorvola quotidianamente il territorio dell’Unione europea a partire da una base di servizio che può essere situata, come nel caso di specie, [nel territorio di un altro Stato membro],

–        delle specificità inerenti ai [procedimenti principali],

–        del criterio dedotto dalla nozione di “base di servizio” [definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 come modificato dal regolamento n. 1899/2006] utilizzato dal regolamento n. 883/2004 per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai membri degli equipaggi di condotta e di cabina a partire dal [28 giugno 2012],

–        degli insegnamenti desunti dalla giurisprudenza della [Corte],

la nozione di “luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro” quale contemplata dall’articolo 19, punto 2, del regolamento [n. 44/2001] possa essere interpretata nel senso che è equiparabile a quella di “base di servizio” definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 [come modificato dal regolamento n. 1899/2006] (…),

e ciò al fine di determinare [lo Stato membro] sul territorio del quale i lavoratori svolgono abitualmente il loro lavoro quando tali lavoratori [, in qualità di membri del personale di volo, sono messi a disposizione di o assunti da] una compagnia soggetta al diritto di uno [Stato membro] che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’[Unione],

dal momento che questo criterio di collegamento, dedotto da quello di “base di servizio” intesa come “centro effettivo del rapporto di lavoro” in quanto tutti i lavoratori sistematicamente vi iniziano e vi concludono la propria giornata lavorativa, vi organizzano il proprio lavoro quotidiano e in prossimità della quale hanno stabilito la propria effettiva residenza durante il periodo dei rapporti contrattuali (…), è quello che presenta, allo stesso tempo, il legame più stretto con uno Stato [membro] e assicura la tutela più adeguata alla parte contraente più debole».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte

50.      Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state registrate presso la cancelleria della Corte il 25 marzo 2016.

51.      Gli appellanti, la Ryanair, i governi belga, francese, olandese e svedese nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

52.      Gli appellanti, la Crewlink, la Ryanair, il governo belga, l’Irlanda, i governi francese e svedese nonché la Commissione hanno presentato osservazioni all’udienza del 2 febbraio 2017.

V.      Analisi

53.      Con la questione posta, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un lavoratore operante nel settore del trasporto aereo internazionale in qualità di membro del personale di cabina, il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» possa essere equiparato alla «base di servizio», definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91 come modificato dal regolamento n. 1899/2006.

54.      A quanto mi consta, la Corte non ha ancora avuto l’occasione di interpretare l’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001 in un contesto come quello dei procedimenti principali, vale a dire il contesto dei lavoratori che operano nel settore del trasporto aereo internazionale ed eseguono il loro contratto di lavoro sul territorio di più Stati membri.

55.      Tuttavia, nell’ambito della giurisprudenza della Corte sull’esecuzione di un contratto di lavoro sul territorio di più Stati membri, in relazione sia alla convenzione Bruxelles (titolo A) sia, per analogia, alla convenzione di Roma (titolo B), si possono cogliere diversi elementi di risposta idonei ad essere utilmente trasposti nel contesto del regolamento n. 44/2001 (titolo C).

56.      Prima di procedere alla descrizione di tali elementi di risposta, rammento che, secondo una giurisprudenza costante, nell’interpretazione delle disposizioni sui contratti di lavoro, sia nel quadro del regolamento n. 44/2001 che in quello delle convenzioni succitate, si deve tenere conto della necessità di garantire un’adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore (12).

57.      Inoltre, faccio notare che le clausole che attribuiscono la competenza ai giudici irlandesi inserite nei contratti di lavoro controversi non sono opponibili agli appellanti in applicazione dell’articolo 21 del regolamento n. 44/2001, come correttamente sottolineato dal giudice del rinvio, dagli appellanti, dai governi francese e svedese nonché dalla Commissione.

58.      Infatti, tali clausole non rientrano in nessuna delle due fattispecie previste da tale disposizione, vale a dire quella di una clausola posteriore al sorgere della controversia o di una clausola che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella sezione 5 del capo II di tale regolamento.

A.      L’esecuzione di un contratto di lavoro sul territorio di più Stati nel contesto della convenzione di Bruxelles

59.      Prima di esaminare la giurisprudenza della Corte sulla convenzione di Bruxelles, rammento che, poiché il regolamento n. 44/2001 ha sostituito tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte riguardo alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti (13).

60.      A tal riguardo, rilevo che l’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001 è redatto in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 5, punto 1, frasi seconda e terza, della convenzione di Bruxelles nella sua versione risultante dalla convenzione di San Sebastián (14).

61.      Alla luce di tale equivalenza, si deve garantire, conformemente al considerando 19 del regolamento n. 44/2001, la continuità nell’interpretazione di tali due atti, come rilevato dagli appellanti e dal governo francese (15).

62.      Rammento che, nella sua versione iniziale, la convenzione di Bruxelles non contemplava disposizioni specifiche in materia di contratti di lavoro (16). La Corte ha tuttavia statuito che le controversie sorte in relazione ad un contratto di lavoro ricadevano nell’ambito di applicazione di tale convenzione (17) e più specificamente nella sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 1, della medesima ai sensi del quale il convenuto può essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al giudice del luogo in cui l’obbligazione su cui si basa la domanda è stata o deve essere eseguita (18).

63.      La Corte ha in seguito precisato che il criterio stabilito nell’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, nel caso di controversie sorte da un contratto di lavoro, doveva essere interpretato come riferito al giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione di effettuare l’attività lavorativa (19).

64.      Nella sentenza Mulox IBC (20), la Corte è stata chiamata a definire tale criterio in relazione all’esecuzione di un contratto di lavoro sul territorio di più Stati membri.

65.      La Corte ha statuito che, qualora lo svolgimento dell’attività affidata al lavoratore si estenda al territorio di più Stati contraenti, tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che designa il «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro» (punto 24 di tale sentenza).

66.      Al punto 25 di detta sentenza, la Corte ha indicato diversi indizi idonei ad essere presi in considerazione dal giudice nazionale per determinare tale luogo, e segnatamente la circostanza che il lavoratore ha svolto il compito affidatogli a partire da un ufficio sito in uno Stato contraente, nel quale aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro.

67.      Detta giurisprudenza è stata parzialmente codificata al momento della conclusione della convenzione di San Sebastián, menzionata al paragrafo 60 delle presenti conclusioni. In tale occasione, l’articolo 5, punto 1, della convenzione Bruxelles è stato, infatti, integrato da una norma specifica relativa ai contratti di lavoro che riflette la succitata giurisprudenza della Corte (21). Ai sensi di tale nuova norma, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto.

68.      La Corte è stata chiamata a interpretare tale nuova disposizione nel contesto dei contratti di lavoro eseguiti sul territorio di più Stati contraenti.

69.      Così, nella sentenza Rutten (22), la Corte ha statuito che il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, si riferisce al luogo nel quale il lavoratore subordinato ha stabilito il centro effettivo della sua attività professionale e nel quale o a partire dal quale, di fatto, adempie essenzialmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (punto 23 di tale sentenza).

70.      Al punto 25 di detta sentenza, la Corte ha indicato gli indizi che possono essere presi in considerazione dal giudice nazionale per individuare tale luogo, e segnatamente la circostanza che in detto Stato disponeva di un ufficio a partire dal quale organizzava la propria attività per conto del datore di lavoro e nel quale faceva ritorno dopo ogni viaggio di lavoro all’estero.

71.      La sentenza Weber (23) concerneva un’ipotesi diversa da quella che aveva dato luogo alle menzionate sentenze Mulox IBC e Rutten, in quanto il lavoratore non disponeva in uno degli Stati contraenti di un ufficio che costituisse il centro effettivo delle sue attività professionali e a partire dal quale egli adempisse la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (punto 48 di tale sentenza).

72.      La Corte ha tuttavia statuito che, anche in questo caso, la giurisprudenza Mulox IBC e Rutten rimane pertinente laddove implica che, nel caso di un contratto di lavoro eseguito nel territorio di più Stati contraenti, l’articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, data la necessità sia di determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo in modo da designare il giudice che si trova nella migliore posizione per decidere, sia di garantire un’adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole e di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, va interpretato come se si riferisse al luogo dove, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (punto 49 di detta sentenza) (24).

B.      L’esecuzione di un contratto di lavoro sul territorio di più Stati nel contesto della convenzione di Roma

73.      Prima di esaminare la giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione di Roma, è necessario spiegare i motivi per i quali tale giurisprudenza è idonea a costituire un riferimento pertinente ai fini dell’interpretazione della convenzione di Bruxelles o del regolamento n. 44/2001, come hanno sostenuto gli appellanti, la Ryanair, il governo francese nonché la Commissione.

74.      Tali strumenti hanno indubbiamente obiettivi diversi. Infatti, la convenzione di Roma e il regolamento (CE) n. 593/2008 (25) sono volti ad individuare lo Stato la cui legge è applicabile alle obbligazioni contrattuali, mentre la convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001 sono intesi a determinare lo Stato i cui giudici sono competenti a conoscere di una controversia in materia civile e commerciale.

75.      Malgrado i loro obiettivi diversi, sussistono diverse ragioni per cui l’interpretazione della Corte riguardo alla convenzione di Roma e al regolamento Roma I possa essere ritenuta pertinente ai fini dell’interpretazione della convenzione di Bruxelles e del regolamento n. 44/2001.

76.      In primo luogo, il settimo considerando del regolamento Roma I precisa che il campo di applicazione materiale e le disposizioni di tale regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento n. 44/2001. Già il preambolo della convenzione di Roma puntualizzava, a tal proposito, che tale convenzione intendeva continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l’opera di unificazione giuridica in precedenza intrapresa nell’Unione, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze.

77.      In secondo luogo, la Corte ha già provveduto ad interpretare parallelamente tali strumenti in numerose occasioni, in particolare per quanto attiene alle disposizioni sui contratti di lavoro contenute nella convenzione di Roma e nella convenzione di Bruxelles (26).

78.      In terzo luogo, le disposizioni sui contratti di lavoro contenute in tali strumenti perseguono un identico obiettivo che consiste nel garantire una tutela adeguata al lavoratore in quanto parte contraente più debole (27).

79.      In quarto luogo, rilevo che l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione di Roma è redatto in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001 (28).

80.      Alla luce di quanto precede, ritengo che la giurisprudenza della Corte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione di Roma debba essere tenuta in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

81.      La Corte ha segnatamente interpretato l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione di Roma nelle sentenze Koelzsch e Voogsgeerd (29). Tali sentenze, che riguardavano lavoratori attivi rispettivamente nei settori del trasporto stradale e del trasporto marittimo, assumono una particolare rilevanza nelle presenti cause, le quali concernono lavoratori operanti nel settore del trasporto aereo.

82.      La Corte, dovendosi pronunciare su casi nei quali un contratto di lavoro era eseguito sul territorio di più Stati, ha statuito che l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Roma stabiliva una gerarchia tra i criteri da prendere in considerazione per la determinazione della legge applicabile al contratto di lavoro (30). Infatti, e alla luce dell’obiettivo di tutelare il lavoratore, il criterio del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro», sancito dal paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 6 di tale convenzione, deve essere interpretato in senso ampio, mentre il criterio della «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore», di cui al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo, può trovare applicazione soltanto qualora il giudice adito non sia in grado di individuare il paese di esecuzione abituale del lavoro (31).

83.      Pertanto, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della convenzione di Roma può parimenti applicarsi in un’ipotesi in cui il lavoratore svolge le sue attività in più di uno Stato contraente, allorquando per il giudice adito è possibile individuare lo Stato con il quale il lavoro presenta un collegamento significativo (32).

84.      In un caso del genere, il criterio del paese del compimento abituale del lavoro deve essere inteso nel senso che si riferisce al luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le proprie attività professionali e, in mancanza di un tale centro di affari, al luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle proprie attività (33).

85.      Alla luce della specificità del lavoro nei settori del trasporto stradale e del trasporto marittimo, la Corte ha quindi indicato una serie di indizi di cui il giudice nazionale può tenere conto in applicazione dei criteri succitati. Tale giudice deve in particolare stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano i suoi strumenti lavorativi (34). Deve egualmente verificare, se del caso, quali sono i luoghi ove il trasporto viene principalmente effettuato, i luoghi di scarico della merce nonché il luogo dove il lavoratore rientra dopo aver svolto i suoi compiti (35).

C.      La determinazione del «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» nelle circostanze dei procedimenti principali

86.      Il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, la cui applicabilità alle circostanze dei procedimenti principali non è stata contestata dalle parti che hanno sottoposto osservazioni alla Corte.

87.      Ho già illustrato le ragioni per cui la giurisprudenza riguardante le corrispondenti disposizioni della convenzione di Bruxelles e della convenzione di Roma è pertinente ai fini dell’interpretazione di tale disposizione (36).

88.      Ora non mi resta che determinare, in conformità a tale giurisprudenza, i criteri che consentono di individuare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, nelle circostanze di cui ai procedimenti principali.

1.      Il luogo «nel quale o a partire dal quale» il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro

89.      Dalle sentenze succitate emerge che, qualora lo svolgimento dell’attività si estenda al territorio di più Stati membri, il criterio stabilito dall’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che designa il «luogo nel quale o a partire dal quale», il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (37).

90.      La Corte ha così stabilito un duplice criterio («luogo nel quale» o «luogo a partire dal quale») ai fini dell’applicazione di tale disposizione per quanto riguarda i lavoratori che svolgono le loro funzioni in più Stati membri. Alla luce dell’obbligo di interpretare tale disposizione in senso ampio (38) nonché dell’utilizzo da parte della Corte della congiunzione coordinativa «o», ritengo che spetti al giudice nazionale applicare alternativamente tale duplice criterio. In altri termini, e come correttamente rilevato dalla Ryanair e dalla Commissione, detto giudice deve cercare di individuare, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti:

–        o il «luogo nel quale» il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro,

–        o il «luogo a partire dal quale» egli adempie principalmente tali obbligazioni.

91.      Si rammenti che i procedimenti principali concernono lavoratori assunti in qualità di personale di cabina (hostess di volo o steward) a bordo di aerei gestiti dalla Ryanair. Tali lavoratori svolgevano il loro lavoro in più Stati membri, vale a dire il Belgio, dove si trovava l’aeroporto di partenza (Charleroi), lo Stato membro dell’aeroporto d’arrivo nonché gli altri Stati membri eventualmente attraversati durante il volo.

92.      Date le circostanze, ritengo che non sia possibile individuare un «luogo nel quale» tali lavoratori avrebbero adempiuto principalmente le loro obbligazioni nei confronti dei propri datori di lavoro. Mi sembra, infatti, arduo riconoscere un’importanza preminente alle mansioni eseguite da tali lavoratori all’aeroporto di partenza, a bordo dell’aereo o all’aeroporto di arrivo.

93.      Al contrario, credo sia possibile, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del rinvio nella domanda di pronuncia pregiudiziale, individuare un «luogo a partire dal quale» detti lavoratori adempivano principalmente le loro obbligazioni nei confronti dei datori di lavoro.

94.      Tale interpretazione trova conferma nei lavori preparatori del regolamento Roma I. Infatti, come evidenziato dal governo francese e dalla Commissione, da tali lavori emerge che l’inserimento dei termini «paese (…) a partire dal quale» nell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento riguardava specificamente (ma non esclusivamente) il personale che lavora a bordo di aerei (39).

95.      Sebbene al giudice nazionale spetti senz’altro valutare l’insieme delle circostanze di fatto rilevanti per l’individuazione di tale luogo, la Corte ha tuttavia il potere di indirizzare tale valutazione identificando gli indizi idonei ad essere considerati a tal fine (40).

2.      Gli indizi rilevanti per individuare il luogo «a partire dal quale» il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nelle circostanze dei procedimenti principali

96.      Senza avere la pretesa di stilare un elenco esaustivo, ritengo che diverse circostanze individuate dal giudice del rinvio e sintetizzate ai paragrafi da 34 a 42 delle presenti conclusioni costituiscano indizi rilevanti ai fini dell’individuazione, nel contesto dei procedimenti principali, del «luogo a partire dal quale» gli appellanti adempivano principalmente le loro obbligazioni nei confronti dei propri datori di lavoro.

97.      In primo luogo, gli appellanti iniziavano e concludevano la loro giornata di lavoro all’aeroporto di Charleroi. A mio avviso, questa circostanza assume un’importanza preminente, come conferma la giurisprudenza della Corte (41).

98.      In secondo luogo, gli appellanti ricevevano le istruzioni sulle loro missioni e organizzavano la loro attività a partire dall’aeroporto di Charleroi, consultando l’intranet dei loro datori di lavoro. La pertinenza di tale criterio è stata parimenti evidenziata in più occasioni dalla Corte (42).

99.      La Ryanair ha fatto valere che tale indizio doveva essere interpretato come riferito al luogo in cui si trova il datore di lavoro quando impartisce le istruzioni e organizza l’attività dei propri dipendenti. Tale ribaltamento di prospettiva dev’essere respinto per i motivi che mi accingo ad illustrare.

100. Per un verso, esso è in contrasto con i termini utilizzati dalla Corte nelle sentenze innanzi citate, le quali si riferiscono espressamente al luogo nel quale il lavoratore riceve le istruzioni e organizza il suo lavoro e non al luogo a partire dal quale il datore di lavoro impartisce le istruzioni e organizza il lavoro dei propri dipendenti.

101. Per altro verso, e come correttamente evidenziato dal governo francese, tale ribaltamento si porrebbe in contrasto con l’obiettivo della tutela dei lavoratori. Infatti, esso li esporrebbe al rischio di forum shopping da parte del datore di lavoro, consistente per quest’ultimo nello scegliere il luogo a partire dal quale inviare le istruzioni e organizzare il lavoro dei propri dipendenti, in modo tale che il criterio stabilito nell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 designi il giudice di tale luogo.

102. In terzo luogo, gli aerei gestiti dalla Ryanair, e a bordo dei quali gli appellanti hanno lavorato in qualità di personale di cabina, avevano base di stazionamento a Charleroi. A tal proposito, la Corte ha già avuto l’opportunità di precisare che, nel settore del trasporto internazionale, il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi costituisce un indizio rilevante ai fini dell’individuazione del luogo a partire dal quale il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (43).

103. In quarto luogo, gli appellanti erano contrattualmente tenuti a risiedere a meno di un’ora dall’aeroporto di Charleroi. Nella sentenza Mulox IBC (44), la Corte aveva rilevato che il lavoratore aveva stabilito la sua residenza nello Stato in cui si trovava l’ufficio a partire dal quale egli esercitava le sue attività e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro. Tenuto conto del tenore letterale della questione pregiudiziale, preciso che tale indizio non si riferisce al luogo della residenza effettiva del lavoratore, ma al luogo di lavoro vicino al quale egli risiede, vale a dire l’aeroporto di Charleroi nei procedimenti principali (45). A mio avviso, la pertinenza di tale indizio, è inoltre sensibilmente rafforzata in virtù dell’esistenza di una clausola contrattuale che obbliga il lavoratore a risiedere vicino a tale luogo di lavoro.

104. In quinto luogo, il giudice del rinvio ha accertato l’esistenza di un ufficio (crewroom) condiviso dalla Crewlink e dalla Ryanair presso l’aeroporto di Charleroi. L’esistenza di un ufficio messo a disposizione dal datore di lavoro è un altro indizio la cui pertinenza è stata sottolineata nella giurisprudenza della Corte (46).

105. In sesto luogo, tale giudice ha precisato che gli appellanti dovevano recarsi all’aeroporto di Charleroi in caso di incapacità al lavoro o di problemi disciplinari. Sebbene la Corte non sia stata ancora chiamata a statuire sulla rilevanza di tale circostanza, ritengo che quest’ultima possa effettivamente contribuire ad individuare il luogo a partire dal quale gli appellanti hanno adempiuto principalmente le loro obbligazioni.

106. A mio parere, detti sei indizi sono rilevanti ai fini dell’individuazione, a norma dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, del luogo a partire dal quale gli appellanti hanno adempiuto principalmente le loro obbligazioni nelle circostanze dei procedimenti principali.

107. Pur spettando alla Corte stabilire tali indizi, al giudice del rinvio spetta darvi concreta applicazione nell’ambito dei procedimenti principali. A titolo indicativo, sono dell’avviso che, in base agli accertamenti di fatto comunicati da tale giudice nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, detti sei indizi designino inequivocabilmente i giudici del luogo in cui è situato l’aeroporto di Charleroi, come ha d’altronde sottolineato la Commissione.

108. Preciso inoltre che la circostanza che il lavoratore sia direttamente assunto dalla Ryanair (causa C‑169/16) o messo a disposizione della Ryanair dalla Crewlink (causa C‑168/16) è irrilevante ai fini dell’individuazione del luogo abituale di esecuzione del lavoro, ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, come fatto valere dagli appellanti, dalla Ryanair e dal governo francese. Infatti, tale luogo dev’essere identico per entrambe le menzionate categorie di lavoratori se le obbligazioni che incombono loro in virtù dei rispettivi contratti di lavoro sono simili, il che non è contestato nel caso dei procedimenti principali. In altre parole, detto luogo è indipendente dal legame giuridico intercorrente tra il lavoratore e la persona che beneficia della prestazione lavorativa.

3.      La base di servizio come indizio indirettamente rilevante

109. Poiché le questioni poste dal giudice del rinvio si riferiscono espressamente alla base di servizio quale criterio che consente di individuare il luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, si rende ora necessario esaminarne la rilevanza.

110. La base di servizio è definita dalla regola OPS 1.1095, punto 1.7, che si trova nell’allegato III del regolamento n. 3922/91, come modificato dal regolamento n. 1899/2006, come il luogo designato dall’operatore per ogni membro d’equipaggio dal quale quest’ultimo solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l’operatore non è responsabile della fornitura dell’alloggio al membro d’equipaggio.

111. Secondo le spiegazioni fornite dalla Ryanair e dalla Commissione, la base di servizio funge, in particolare, da punto di riferimento per calcolare i periodi di riposo del personale che lavora a bordo degli aerei. Inoltre, il giudice del rinvio ha costatato che l’aeroporto di Charleroi ha costituito l’unica base di servizio degli appellanti per tutta la durata del loro contratto di lavoro.

112. Preciso subito che non mi pare possibile, in mancanza di un esplicito rinvio in tal senso, far dipendere la portata della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», impiegata all’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001, dalla portata di una nozione contenuta in un atto del diritto dell’Unione rientrante in un altro settore, vale a dire quello dell’armonizzazione delle norme applicabili all’aviazione civile, come ha correttamente sostenuto l’Irlanda.

113. A tale riguardo, la portata dell’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001 si differenzia sensibilmente da quella dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, menzionato nelle questioni pregiudiziali, dal momento che quest’ultima disposizione contempla un esplicito rinvio alla «base di servizio, quale definita all’allegato III del regolamento n. 3922/91».

114. Di conseguenza, e per rispondere in modo esplicito alle questioni poste dal giudice del rinvio, non mi sembra possibile equiparare la nozione di «luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro» quale contemplata dall’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001 a quella di «base di servizio» definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91, come modificato dal regolamento n. 1899/2006.

115. Ciò precisato, la base di servizio non è priva di rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Infatti, alla luce della sua definizione, tale nozione coincide, almeno parzialmente, con il primo indizio che ho individuato nella sezione precedente, vale a dire il luogo in cui i lavoratori iniziano e concludono la loro giornata lavorativa, come hanno fatto valere il governo olandese e la Commissione. La base di servizio mi sembra anche poter corrispondere, come sostenuto dalla Commissione, al luogo in cui si trova la residenza del lavoratore, giacché, in linea di principio, il datore di lavoro non ha l’obbligo di fornire in tale base un alloggio per il lavoratore.

116. Sottolineo che la base di servizio, ai fini dell’individuazione del luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro, ha una rilevanza meramente indiretta. Infatti, occorre tenerne conto solo nei limiti in cui essa confermi gli indizi innanzi menzionati come pertinenti per individuare tale luogo.

117. Aggiungo che, in pratica, non si può escludere che la base di servizio ai sensi dell’allegato III del regolamento n. 3922/91, come modificato dal regolamento n. 1899/2006, si trovi, nella maggioranza dei casi, nel luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività ai sensi dell’articolo 19, punto 2, del regolamento n. 44/2001, individuato in base a tali indizi.

4.      L’irrilevanza della nazionalità degli aerei

118. La Crewlink e la Ryanair hanno fatto valere che si deve tenere conto della nazionalità degli aerei a bordo dei quali gli appellanti lavoravano al fine di determinare il luogo in cui questi ultimi hanno svolto abitualmente la propria attività ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

119. Nelle circostanze dei procedimenti principali, è pacifico che gli aerei gestiti dalla Ryanair e a bordo dei quali gli appellanti lavoravano fossero immatricolati in Irlanda e avessero quindi nazionalità irlandese a norma dell’articolo 17 della convenzione di Chicago (47).

120. Secondo la tesi prospettata dalla Crewlink e dalla Ryanair, il periodo di lavoro degli appellanti a bordo di tali aerei, alla luce della nazionalità irlandese di quest’ultimi, dovrebbe essere considerato come effettuato sul territorio irlandese ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

121. Prima di illustrare le ragioni per cui tale tesi è totalmente priva di fondamento, desidero evidenziare la sua portata strategica. Invero, è possibile che il periodo di lavoro a bordo dell’aereo sia spesso più lungo del periodo di lavoro nell’aeroporto di partenza e del periodo di lavoro nell’aeroporto di arrivo. Pertanto, il fatto di considerare il periodo di lavoro a bordo di un aereo irlandese come effettuato sul territorio irlandese ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 potrebbe condurre, in molteplici casi, a ritenere che il personale di cabina svolga abitualmente la propria attività sul territorio irlandese, conformemente all’obiettivo perseguito dalla Ryanair e dalla Crewlink nei procedimenti principali.

122. Il giudice del rinvio, il governo francese e l’Irlanda nonché la Commissione ritengono che tale tesi sia infondata, posizione che condivido per i motivi che mi appresto ad esporre.

123. In primo luogo, nessuna disposizione del regolamento n. 44/2001 contempla un qualsivoglia rinvio alla convenzione di Chicago o alla nazionalità degli aerei a bordo dei quali lavoratori svolgono la propria attività.

124. In secondo luogo, nessuna disposizione della convenzione di Chicago prevede che il lavoro effettuato a bordo di un aereo debba essere considerato come effettuato sul territorio dello Stato del quale l’aereo ha la nazionalità.

125. In terzo luogo, la nozione di «nazionalità di un aeromobile» di cui all’articolo 17 della convenzione di Chicago non ha né per oggetto né per effetto di equiparare lo spazio che si trova all’interno di un aeromobile al territorio dello Stato del quale tale aeromobile ha la nazionalità. Infatti, tale nozione di nazionalità degli aeromobili è impiegata, da un lato, per circoscrivere il campo di applicazione di numerose disposizioni di tale convenzione che si applicano solo agli aeromobili aventi la nazionalità di uno degli Stati contraenti (48) e, dall’altro, per vietare talune distinzioni sulla base di tale nazionalità (49).

126. Considerato che nessuna disposizione della convenzione di Chicago ha per effetto di equiparare lo spazio che si trova all’interno dell’aeromobile al territorio dello Stato del quale tale aeromobile ha la nazionalità, non vedo alcun valido motivo per cui il lavoro a bordo di un aeromobile irlandese dovrebbe essere considerato come effettuato sul territorio irlandese ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

127. Da quanto precede deduco che la nazionalità di un aereo ai sensi dell’articolo 17 della convenzione di Chicago è priva di rilevanza e il giudice nazionale non può tenerne conto per determinare il luogo in cui il personale di cabina svolge abitualmente la propria attività ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

5.      L’obiettivo della tutela dei lavoratori

128. Rimane ancora da esaminare brevemente un argomento sollevato dalla Crewlink e dalla Ryanair e vertente sull’obiettivo della tutela dei lavoratori.

129. Secondo dette parti, l’obiettivo in parola imporrebbe d’interpretare l’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001 come riferito al luogo in cui ha sede il datore di lavoro, vale a dire l’Irlanda nei procedimenti principali, in quanto tali lavoratori non padroneggerebbero sempre la lingua processuale dei giudici del luogo abituale di esecuzione del loro contratto di lavoro, lingua che, nella fattispecie, dinanzi al giudice del rinvio, è il francese.

130. Tale argomento, oltre ad essere in contrasto con l’esplicito dettato di detta disposizione, è parimenti privo di fondamento considerato che i lavoratori hanno sempre la facoltà, se lo desiderano, di adire i giudici dello Stato membro in cui il datore di lavoro è domiciliato ai sensi dell’articolo 19, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Pertanto, mi è difficile comprendere come la soppressione del diritto di adire i giudici del luogo abituale di esecuzione del contratto di lavoro contribuirebbe alla tutela dei lavoratori.

131. Aggiungo, per inciso, che, secondo una giurisprudenza costante, l’obiettivo della tutela dei lavoratori è meglio garantito se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza dei giudici del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, poiché è proprio in tale luogo che il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi (50).

VI.    Conclusione

132. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla cour du travail de Mons (Corte d’appello del lavoro di Mons, Belgio):

L’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un lavoratore operante nel settore del trasporto aereo internazionale in qualità di membro del personale di cabina, il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» non può essere equiparato alla «base di servizio» quale definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile come modificato dal regolamento n. 1899/2006, ma si situa nel luogo nel quale o a partire dal quale tale lavoratore adempie principalmente le proprie obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Tale luogo dev’essere individuato dal giudice nazionale alla luce di tutte le circostanze rilevanti, e segnatamente:

–        il luogo in cui il lavoratore inizia e conclude le proprie giornate lavorative;

–        il luogo in cui hanno abitualmente base di stazionamento gli aerei a bordo dei quali egli svolge la propria attività;

–        il luogo in cui viene a conoscenza delle istruzioni comunicate dal datore di lavoro e in cui organizza la propria giornata lavorativa;

–        il luogo in cui è contrattualmente tenuto a risiedere;

–        il luogo in cui si trova un ufficio messo a disposizione dal datore di lavoro, e

–        il luogo in cui deve recarsi in caso di incapacità al lavoro o di problemi disciplinari.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3      Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).


4      Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1, in prosieguo: la «convenzione di Roma»). Proporrò alla Corte di attenersi alla giurisprudenza relativa a tale convenzione per analogia: v. paragrafi da 73 a 80 delle presenti conclusioni.


5      Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU 1991, L 373, pag. 4).


6      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento n. 3922/91 (GU 2006, L 377, pag. 1).


7      Regolamento della Commissione dell’11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento n. 3922/91 (GU 2008, L 10, pag. 1).


8      Regolamento della Commissione del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento n. 3922/91 (GU 2008, L 254, pag. 1).


9      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


10      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2012, L 149, pag. 4).


11      Preciso che tale formulazione costituisce una sintesi della questione sollevata nella causa C‑168/16 e di quella sollevata nella causa C‑169/16. L’unica differenza tra tali due questioni, che traspare nella questione riformulata, riguarda la circostanza che gli appellanti nella causa C‑168/16 sono messi a disposizione della Ryanair mentre l’appellante nella causa C‑169/16 è un diretto dipendente della Ryanair. Tale circostanza non è tuttavia rilevante ai fini della risposta da fornire alla questione posta: v. punto 108 delle presenti conclusioni.


12      Per quanto concerne il regolamento n. 44/2001, v. considerando 13 del medesimo nonché, segnatamente e in tal senso, sentenze del 22 maggio 2008, Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, punto 17); del 19 luglio 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491, punti da 44 a 46 e 60), nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 43). Riguardo alla convenzione di Bruxelles, v. segnatamente sentenze del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306, punti da 18 a 20); del 27 febbraio 2002, Weber (C‑37/00, EU:C:2002:122, punto 40), e del 10 aprile 2003, Pugliese (C‑437/00, EU:C:2003:219, punto 18). Per quanto riguarda la convenzione di Roma, v. segnatamente e in tal senso, sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punti da 40 a 42), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 35).


13      Sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 18); del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 38), nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 22).


14      Convenzione relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla convenzione relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU 1989, L 285, pag. 1), firmata il 26 maggio 1989 a San Sebastián.


15      V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 19) e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 23).


16      V., a tal riguardo, sentenza del 26 maggio 1982, Ivenel (133/81, EU:C:1982:199, punti da 12 a 14), nonché le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2010:789, paragrafi da 71 a 73).


17      Sentenza del 13 novembre 1979, Sanicentral (25/79, EU:C:1979:255, punto 3).


18      V. sentenza del 26 maggio 1982, Ivenel (133/81, EU:C:1982:199, punti 7 e segg.).


19      V., in tal senso, sentenze del 15 gennaio 1987, Shenavai (266/85, EU:C:1987:11, punto 16); del 15 febbraio 1989, Six Constructions (32/88, EU:C:1989:68, punti 14 e 15), e del 13 luglio 1993 (Mulox IBC, C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 17).


20      Sentenza del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306).


21      V., a tal proposito, sentenze del 29 giugno 1994, Custom Made Commercial (C‑288/92, EU:C:1994:268, punto 25), e del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punti da 19 a 21).


22      Sentenza del 9 gennaio 1997 (C‑383/95, EU:C:1997:7).


23      Sentenza del 27 febbraio 2002 (C‑37/00, EU:C:2002:122).


24      V., altresì, sentenze del 19 febbraio 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, punto 38) e del 10 aprile 2003, Pugliese (C‑437/00, EU:C:2003:219, punto 19).


25      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento Roma I»).


26      Per quanto riguarda le disposizioni sui contratti di lavoro contenute nella convenzione di Roma e nella convenzione di Bruxelles, v. sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punti 33, 41, 42 e 45). Riguardo ad altre disposizioni, v. sentenze del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti da 41 a 43); del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic (C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punti da 40 a 43), nonché del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punti da 36 a 39).


27      V., a tal riguardo, sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punti da 40 a 45).


28      L’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione di Roma è redatto come segue: «In deroga all’articolo 4 e in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:a)       dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppureb)       dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese».


29      Sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842).


30      V., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 34).


31      V., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punti 42 e 43), nonché del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 35).


32      Sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 44), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 36).


33      Sentenze del 15 marzo, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 45), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 37).


34      V. sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punti 48 e 49), nonché del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punti da 38 a 41).


35      V. sentenza del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 49).


36      V. paragrafi da 59 a 61 e da 73 a 80 delle presenti conclusioni.


37      V., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 24); del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punto 23); del 27 febbraio 2002, Weber (C‑37/00, EU:C:2002:122, punto 58); del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 50), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 37). V. paragrafi 65, 69, 72 e 84 delle presenti conclusioni.


38      V. paragrafo 82 delle presenti conclusioni.


39      Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), [COM(2005) 650 def.], del 15 dicembre 2005, pag. 7, in cui si precisa che: «[l]a norma di principio (…) è stata completata dai termini “paese … a partire dal quale” per tener conto della giurisprudenza della [Corte] relativa all’articolo 18 del regolamento [n. 44/2001] e della sua concezione ampia del luogo abituale di lavoro. Questa modifica permette, ad esempio, di applicare la norma al personale che lavora a bordo di aerei, se esiste una base fissa dalla quale il lavoro è organizzato e nella quale questo personale esegue altre obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (registrazione, controllo di sicurezza)» (il corsivo è mio).


40      La Corte ha adottato tale orientamento in particolare nelle sentenze del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 25); del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punto 25); del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punti 48 e 49), nonché del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punti da 38 a 41). V. paragrafi 66, 70 e 85 delle presenti conclusioni.


41      V., in tal senso, sentenze del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 25); del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punto 25); del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 49), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punti da 38 a 40). V. paragrafi 66, 70 e 85 delle presenti conclusioni.


42      V. sentenze del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punto 25); del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 49), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 38). V. paragrafi 70 e 85 delle presenti conclusioni.


43      V. sentenze del 15 marzo 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, punto 49), e del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 38). V. paragrafo 85 delle presenti conclusioni.


44      V. sentenza del 13 luglio 1993 (C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 25) e paragrafo 66 delle presenti conclusioni.


45      A titolo di esempio ipotetico, qualora uno degli appellanti avesse stabilito la propria residenza in una località francese situata a meno di un’ora dall’aeroporto di Charleroi, conformemente al suo contratto di lavoro, tale circostanza costituirebbe un indizio secondo il quale l’aeroporto di Charleroi – e non il luogo della sua residenza sul territorio francese – sarebbe il luogo a partire dal quale tale lavoratore adempiva principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.


46      V. sentenze del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 25), e del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punto 25). V. paragrafi 66 e 70 delle presenti conclusioni.


47      Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (in prosieguo: la «convenzione di Chicago»).


48      V. articolo 5 di tale convenzione, il quale dispone che: «[o]gni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri Stati contraenti non adibiti a servizi aerei internazionali regolari, hanno il diritto di sorvolare il suo territorio (…) per entrarvi» (il corsivo è mio). V., altresì, articolo 12 di detta convenzione, il quale precisa che: «[o]gni Stato contraente si obbliga a prendere provvedimenti per garantire che ogni aeromobile che sorvola il suo territorio o che manovra al di sopra di esso, come pure ogni aeromobile munito di contrassegno della sua nazionalità, dovunque si trovi, si conformi alle norme vigenti in quel territorio al volo e alle manovre degli aeromobili» (il corsivo è mio).


49      V. articolo 9, lettera b), di tale convenzione, il quale sancisce che: «[o]gni Stato contraente si riserva inoltre il diritto, in circostanze eccezionali o durante un periodo di crisi ovvero nell’interesse della sicurezza pubblica, di limitare o di vietare provvisoriamente, e con effetto immediato, il sorvolo del suo territorio o di una parte di esso, a condizione che tale limitazione o divieto sia applicabile, senza distinzione di nazionalità, agli aeromobili di tutti gli altri Stati» (il corsivo è mio). V., altresì, articolo 11 di detta convenzione, il quale dispone che: «[s]alvo restando le disposizioni della presente Convenzione, le leggi e i regolamenti di uno Stato contraente che disciplinano l’entrata e l’uscita dal suo territorio degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale (…) sono applicabili, senza distinzione di nazionalità, agli aeromobili di tutti gli Stati contraenti» (il corsivo è mio).


50      Sentenze del 13 luglio 1993, Mulox IBC (C‑125/92, EU:C:1993:306, punto 19); del 9 gennaio 1997, Rutten (C‑383/95, EU:C:1997:7, punto 17); del 27 febbraio 2002 (Weber, C‑37/00, EU:C:2002:122, punto 40), e del 10 aprile 2003, Pugliese (C‑437/00, EU:C:2003:219, punto 18).

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Autore: La Redazione

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