Corte di Appello di Torino: riders e retribuzioni da lavoro subordinato
Con sentenza n. 26/2019, la Corte di Appello di Torino, riformando parzialmente, la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto per i riders di vedersi corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL del settore della logistica.
La decisione trae lo spunto da quanto affermato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015. Infatti la Corte “accerta e dichiara ex art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata (Foodora) sulla base della retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito“.
Il ragionamento dei giudici di Appello parte proprio da quanto affermato dal Legislatore laddove la equiparazione dei rapporti di collaborazione con il rapporto di lavoro subordinato si concretizza “in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro“.
Dalle differenze retributive riconosciute dovrebbero scaturire (pur nel silenzio della decisione ed in attesa delle motivazioni) gli oneri contributivi e previdenziali, ome conseguenza dell’applicazione del CCNL richiamato.
La Corte di Appello non ha riqualificato il rapporto, cosa che avrebbe portato alla reintegra nel rapporto di lavoro o alla corresponsione di una indennità risarcitoria.