MEF: contributo a fondo perduto per le start-up
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6 novembre 2021, il decreto 10 settembre 2021 con il “Contributo a fondo perduto per le start-up”.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 settembre 2021
Contributo a fondo perduto per le start-up.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; Visto l'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 41 del 2021, che introduce un contributo a fondo perduto per i titolari di reddito di impresa con partiva IVA aperta nel 2018, ma la cui attivita' d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' iniziata nel 2019; Visto il comma 3 del predetto art. 1-ter, che stabilisce il limite di spesa, pari a 20 milioni di euro, per l'erogazione alla imprese del contributo in argomento e il successivo comma 5 relativo alla copertura finanziaria della misura di sostegno economico; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021; Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 1-ter, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, e' necessaria l'emissione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisca i criteri e le modalita' di attuazione del beneficio introdotto, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni attuative dell'art. 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 1.000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018 ma la cui attivita' economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno 2019, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal predetto art. 1-ter.
Art. 2 Modalita' di accesso al contributo a fondo perduto e determinazione del relativo ammontare 1. Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati, altresi', il contenuto informativo dell'istanza, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del contributo. 2. Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l'importo di 20 milioni di euro, l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa e' ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo di 20 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. I fondi occorrenti per l'erogazione del contributo alle imprese, ai sensi del presente decreto e nel limite dello stanziamento di bilancio iscritto in apposito capitolo di spese dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono accreditati alla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». 2. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 2021 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte di conti il 7 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1405