Contratti a termine: accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma
In data 2 settembre 2019 è stato sottoscritto, da ConfCommercio Roma e dai sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, un accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma.
Si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, nei seguenti periodi.
> dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
- commerciali ubicate nel I e X Municipio
- musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive,
- parcheggi e autorimesse
- noleggio di veicoli a motore e non
- servizi di bus turistici
> dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
- commerciali ubicate anche all’interno di centri commerciali o outlet
– dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
- negozi di giocattoli
L’accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e che, infine, non utilizzano contratti di lavoro intermittente (“a chiamata”) nei periodi suindicati.
L’Accordo Provinciale sulla Stagionalità