Contratti a termine: accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma

stretta_di_manoIn data 2 settembre 2019 è stato sottoscritto, da ConfCommercio Roma e dai sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, un accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma.

Si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, nei seguenti periodi.

> dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:

  • commerciali ubicate nel I e X Municipio
  • musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive,
  • parcheggi e autorimesse
  • noleggio di veicoli a motore e non
  • servizi di bus turistici

> dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:

  • commerciali ubicate anche all’interno di centri commerciali o outlet

dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:

  • negozi di giocattoli

L’accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e che, infine, non utilizzano contratti di lavoro intermittente (“a chiamata”) nei periodi suindicati.

 

L’Accordo Provinciale sulla Stagionalità
La Redazione

Autore: La Redazione

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