Consulta: sentenza 155/2014 – legittimo l’art. 32 del Collegato Lavoro in materia di termini di decadenza per l’impugnazione del licenziamento
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 155 del 21 maggio 2014 – depositata il 4 giugno 2014, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), rilevando la sussistenza di profili concreti che impongono di ritenere pienamente ragionevoli le scelte compiute dal legislatore rispetto all’articolo 3 della Costituzione.
I giudici della Consulta hanno ritenuto che l’applicazione retroattiva del più rigoroso regime della decadenza alla sola categoria dei contratti a termine già conclusi prima della entrata in vigore della legge n. 183/2010, trovi la sua ratio in una pluralità di esigenze ed ovvero nella esigenza “di garantire la speditezza dei processi mediante l’introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti; quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto (va notato, al riguardo, che la controversia circa il carattere – legittimo o illegittimo – dell’apposizione del termine si risolve in una azione di accertamento della nullità parziale di una clausola del contratto, come tale imprescrittibile: art. 1422 cod. civ.); quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario nella materia in questione”.
Fonte: Corte Costituzionale