ConfprofessioniLavoro: Malattie e Infortuni (focus sul Ccnl)

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Il titolo XXII (artt. 100-110) del Ccnl studi professionali è dedicato ai casi di sospensione del lavoro per malattia e infortunio.

Come è noto, il contratto di lavoro è un negozio giuridico a prestazioni corrispettive, nell’ambito del quale si realizza uno scambio tra il lavoratore, che mette a disposizione le proprie energie psicofisiche, e il datore, che corrisponde la retribuzione. Una rigida applicazione di tale principio porterebbe però a negare la remunerazione ogni volta in cui non sia eseguita la prestazione, a prescindere da qualsivoglia ragione giustificatrice. A particolare e diretto fine di tutela, la legislazione sociale interviene allora sancendo il diritto del dipendente a percepire la retribuzione anche al verificarsi di determinate circostanze impedenti, il cui accadimento è indipendente dalla sua volontà.

Nello specifico, l’art. 38 Cost. stabilisce che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. In ottemperanza al dettato costituzionale, l’art. 2110 c.c. dispone inoltre che, in caso d’infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, il lavoratore abbia comunque diritto alla conservazione del posto, al trattamento economico e al computo del periodo di assenza nell’anzianità di servizio.

Nozione di malattia e obblighi del lavoratore

La malattia è uno stato morboso temporaneo che incide sulla capacità lavorativa del dipendente, impedendogli di fornire la prestazione. La nozione in esame non si riferisce solo allo stato di malattia in senso stretto, ma anche ai periodi necessari alla guarigione (c.d. convalescenza), nonché a quelli richiesti per l’effettuazione di eventuali cure e terapie che inibiscono lo svolgimento delle mansioni. Rientrano altresì nel concetto di malattia tutelabile gli eventi morbosi cagionati da colpa grave del dipendente (ad es. l’alterazione psichica derivante dall’uso di alcool).

La legge e la contrattazione collettiva (artt. 101 e 102 del Ccnl) impongono al lavoratore ammalato alcuni adempimenti nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps.

In primo luogo, l’art. 101 comma 1 del Ccnl stabilisce che il dipendente malato è tenuto a dare immediata notizia della propria assenza allo studio professionale, segnalando il proprio indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale. In caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, la stessa sarà considerata ingiustificata, con l’applicazione delle sanzioni previste dal contratto collettivo.” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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