ConfprofessioniLavoro: Ammortizzatori sociali – per gli studi professionali numerose novità

confproflavoroapprofondimento di ConfprofessioniLavoro

 

“Negli ultimi mesi, numerose sono state le trasformazioni riguardanti il novero degli strumenti a disposizione degli studi professionali per far fronte a crisi aziendali, ovvero a processi di riorganizzazione o di ristrutturazione che comportino una sospensione o una riduzione dell’attività. Data l’importanza della funzione assolta dagli ammortizzatori sociali in tali circostanze, volta a salvaguardare i livelli occupazionali e a sostenere il reddito dei lavoratori, ci sembra opportuno ricostruire il quadro completo dei mutamenti intervenuti e delle soluzioni attualmente percorribili.

La Cassa integrazione in deroga

Dopo essere stati inizialmente estromessi, gli studi professionali sono ora legittimati a ricorrere alla Cig in deroga. In un primo momento, il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, che ha ridisegnato l’intero apparato per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, aveva infatti esplicitamente escluso le strutture professionali dall’accesso all’istituto. Invero, la lettera del decreto ammetteva alla Cassa integrazione in deroga solamente i soggetti giuridici qualificati come imprese ex art. 2082 c.c., inclusi i piccoli imprenditori, gli artigiani e i piccoli commercianti, le cooperative sociali, lasciando gli studi professionali e le associazioni sindacali al di fuori dell’area di tutela. La disposizione aveva trovato poi conferma nella circolare n. 19/2014 e nella nota n. 5425/2014, rilasciate da Ministero del lavoro, che hanno definito gli aspetti applicativi della norma.

Il quadro descritto è stato però successivamente rivoluzionato dall’ordinanza n. 1108/2015 del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso di Confprofessioni, ha dichiarato l’illegittimità della restrittiva nozione di impresa proposta dal decreto, che non coincide con quella adottata dagli organi dell’Unione Europea, e riconosciuto la sussistenza di un danno potenziale a carico dei ricorrenti (periculum in mora). L’attuazione della pronuncia ha portato così in tempi rapidi ad una estensione agli studi professionali dell’istituto, suggellata dalla nota ministeriale del 25 marzo 2015, con la quale le Regioni e l’INPS sono state invitate a dare puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, consentendo ai liberi professionisti, in attesa della pronuncia di merito del Tar, l’accesso al trattamento di Cig in deroga.

La l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha provveduto al rifinanziamento dell’istituto, stabilendo che questo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, possa essere concesso o prorogato per un periodo massimo di tre mesi..” continua la lettura dell’articolo

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Autore: Confprofessionilavoro

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