INPS: Covid-19 – CIGD per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
L’INPS, con il messaggio n. 3959 del 28 ottobre 2020, fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di CIG in deroga per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
Con il messaggio n. 3137 del 21 agosto 2020 era stato comunicato il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, nonché fornite le relative istruzioni operative.
Con il messaggio n. 3959/2020 si comunica che tale applicativo è stato aggiornato al disposto del comma 1-bis dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Tale comma, in particolare, prevede che: “La retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro”.
Conseguentemente, nell’ambito dell’applicativo per la presentazione delle domande in oggetto, è stata introdotta la dichiarazione di responsabilità in ordine alla retribuzione contrattuale lorda, percepita dai singoli lavoratori per i quali si presenta domanda, che, si ricorda, nella stagione sportiva 2019-2020 non deve essere superiore a 50.000 euro.
L’INPS evidenzia, altresì, che i lavoratori dovranno essere valorizzati come impiegati.
Tenuto conto di quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le Associazioni Sportive che abbiano già presentato domanda all’INPS ai sensi di quanto previsto dall’abrogato comma 7 dell’articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non devono presentare una nuova domanda, ma dovranno integrare la domanda già presentata all’Istituto inviando la dichiarazione di responsabilità all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente. In mancanza di tale dichiarazione integrativa non sarà possibile procedere con l’autorizzazione della prestazione richiesta.
Fonte: INPS
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