Cassazione: cessione di un gruppo di lavoratori e trasferimento di ramo d’azienda
Con sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 2112 del Codice civile, riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, anche nell’ipotesi in cui la cessione abbia a oggetto solo un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come, anche in questo caso, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Si ha, quindi, un trasferimento di azienda quando il subentro del nuovo imprenditore al precedente ha come oggetto solo un gruppo coordinato di dipendenti (e non anche beni materiali e immateriali, contratti, crediti, debiti, ecc.). Il concetto di “azienda” ricorre perché anche in tal caso si è in presenza di una entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conserva la sua identità.