Articolo: Il lavoro “a chiamata” al rendiconto dei tre anni e nuove questioni operative
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Il prossimo 27 giugno 2016 saranno trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99 che, all’art. 7, ha previsto una sorta di contingentamento alla tipologia contrattuale del contratto “a chiamata”: recita la disposizione che “in ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato”.
Quanto appena detto impone, a mio avviso, una riflessione sull’istituto alla scadenza del periodo di riferimento, ricordando che, in attesa del D.M. postulato dall’art. 13, comm 1, del decreto legislativo n. 81/2015, il lavoro intermittente, oltre alle ipotesi legate all’età (è sempre possibile per gli “under 25” e per gli “over 55”) ed aspettando le regolamentazione della contrattazione collettiva (attivabile anche a livello aziendale per effetto dell’art. 51), il rapporto continua ad essere, temporaneamente, disciplinato (art. 55, comma 3) dal D.M. 23 ottobre 2004 che, recepì, “ratione materiae”, i contenuti del R.D. n. 2657/1923….continua la lettura“