CCNL: firmato accordo di rinnovo delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane
In data 9 luglio 2024, Federcasse e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo (FABI, FIRST-CISL, FISAC CGIL, UGL CREDITO e UILCA-UIL) hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane dell’11 giugno 2022, scaduto il 31 dicembre 2022.
Il negoziato è stato avviato nel mese di marzo 2024 dopo la presentazione della piattaforma di rinnovo da parte delle Organizzazioni sindacali, avvenuta il 1° marzo 2024.
L’Accordo prevede un aumento economico medio (riferito ad un lavoratore della 3 area professionale – quarto livello) pari ad euro 435 mensili a regime, così suddivisi:
- euro 300 con decorrenza dal 1° settembre 2024
- euro 60 con decorrenza dal 1° gennaio 2025
- euro 75 con decorrenza dal 1° gennaio 2026
Inoltre, sarà riconosciuto un emolumento una tantum pari ad euro 1.200 (riferito ad un lavoratore della 3 area professionale – quarto livello) da erogare con le competenze del mese di luglio.
Per la parte normativa del CCNL si segnalano le seguenti novità:
- l’orario di lavoro settimanale, dal 1° luglio 2025, passa dalle 37,30 ore alle 37 ore.
- all’art. 2 del CCNL rubricato “Nozione di controllo” è stata introdotta una Dichiarazione delle Parti che consente alle Aziende che non rientrerebbero nell’area contrattuale del CCNL Federcasse di finalizzare intese volte all’applicazione del medesimo CCNL. Queste intese dovranno essere raggiunte con la necessaria partecipazione delle Parti nazionali e possono stabilire le misure speciali di cui all’art. 4 del CCNL Federcasse.
- all’art. 35 del CCNL rubricato “Modalità delle assunzioni” è stato introdotto il riferimento al diritto all’oblio oncologico nell’ambito degli accertamenti dei requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute delle lavoratrici e dei lavoratori ai fini delle procedure selettive, in accordo a quanto previsto dall’art. 4 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.
- all’art. 49 è stata introdotta una nuova tipologia di indennità di rischio, che riguarda l’adibizione alle casse automatiche, per un importo pari a 80 euro mensili
- all’art. 55 è stato esteso il periodo di comporto per le lavoratrici e i lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita.
- le Parti hanno novellato l’art. 94 bis del CCNL rubricato “Banca del tempo solidale”, definendo i principi generali per la istituzione della “Banca del Tempo Solidale”, quale strumento di armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno alla famiglia, solidarietà sociale ed inclusione. Le Aziende verseranno un contributo alla Banca del Tempo solidale pari almeno al 30% del totale delle ore versate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori
- con l’Accordo di rinnovo è stato sottoscritto anche l’“Accordo per l’operatività dell’ente Bilaterale del Credito Cooperativo – EnBicc – e del Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità – FOCC”
- stabilito l’incremento alla contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale, per il biennio 2025-2026, dello 0,06% della retribuzione. Le Parti hanno raccomandato che lo stesso incremento venga praticato dalle Casse Mutue territoriali.
- prevista una nuova prestazione di sostegno alle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro, che sarà erogata dall’EnBiCC e finanziata con una quota pari allo 0,02% della retribuzione;
leggi l’intesa per il rinnovo del CCNL
Fonte: Federcasse BCC