CCNL Edili PMI: novità alla gestione dell’apprendistato professionalizzante
Ad integrazione dell’accordo sottoscritto in data 12 novembre 2014 da CONFAPI-ANIEM ed i sindacati FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, le parti introducono novità alla gestione dell’apprendistato professionalizzante.
Periodo di prova
Il periodo di prova è fissato, per tutti i rapporti di apprendistato, in 35 giorni lavorativi, durante i quali ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Durata
La durata massima è la seguente:
– Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di natura esecutiva, propedeutiche all’acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel V livello della classificazione unica: 24 mesi;
– Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative a medio contenuto professionale, propedeutiche all’acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 3° livello della classificazione unica; Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di elevato contenuto professionale, propedeutiche all’acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione unica: 36 mesi.
Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma dì scuola secondaria di secondo grado) inerente alla professionalità da conseguire, la durata dell’apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento, finale in 6° e 7° livello solo se in possesso di laurea inerente.
Trattamento retributivo
Il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è determinato mediante l’applicazione delle percentuali secondo la tabella sotto riportata. Le percentuali sono calcolate sulla retribuzione del livello per il quale è finalizzato il relativo contratto ed in relazione alle diverse qualifiche da conseguire.
Livelli | 1° sem | 2° sem | 3° sem | 4° sem | 5° sem | 6° sem |
2° | 75% | 85% | 87% | 95% | ||
Dal 3° al 7° | 80% | 83% | 85% | 87% | 90% | 95% |
Tutor/referente aziendale
La funzione di tutor/referente aziendale può essere svolta dal titolare dell’impresa stessa, da un socio, dal familiare coadiuvante, ovvero da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. In quest’ultimo caso il tutor dovrà:
– Possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendimento;
– Svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
– Possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
Preavviso
Trascorso il periodo di prova il lavoratore apprendista, fatte salve le ipotesi di giusta causa, potrà recedere dal contratto rassegnando le sue dimissioni con un preavviso pari a 10 giorni lavorativi durante il primo anno, 20 giorni lavorativi durante il secondo anno, 30 giorni lavorativi dal terzo anno in poi.
Entrambe le parti possono recedere dal contratto, con preavviso pari a 30 giorni lavorativi, decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del c.c.; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina dell’apprendistato.
Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Formazione
La durata della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione della qualificazione finale da conseguire, comprensive della formazione in materia di salute e sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 è fissata come segue:
– 80 ore per la prima annualità;
– 80 ore per la seconda annualità;
– 80 ore per la terza annualità;
La formazione professionalizzante potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento. Essa potrà essere integrata, ove prevista, dall’offerte formativa pubblica per l’acquisizione di competente dì base e trasversali per 40 ore medie annue.
Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti
Con effetto dall’1/1/2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi metereologici, del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIGO). Tale prestazione sarà erogata dalla Edilcassa/Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell’attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari alI’80% della retribuzione persa dall’apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge. L’impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dai lavoratore apprendista.
Fonte: Teleconsul Editore