Ccnl agromeccanici: rinnovato il contratto 2024-2027

É stato firmato il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche (attività di contoterzismo in agricoltura), scaduto il 31 dicembre 2023 e valido per il quadriennio 2024-2027.

Soddisfazione espressa da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil per il raggiungimento dell’intesa che riconosce il ruolo strategico di questo settore a sostegno dell’agricoltura italiana e tutela il potere di acquisto, rafforzando le retribuzioni dei lavoratori.

É stato definito un aumento economico pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranche: la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024 a seguire 60 euro il 1 giugno 2025, 40 il 1 giugno 2026 e altre 40 il 1 giugno 2027. Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro sono stati incrementati a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. Concessi inoltre 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.

Riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate. In relazione al tema della riduzione dell’orario di lavoro vengono stabilite 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.

Sul versante della salute e sicurezza, i rappresentanti dei lavoratori (Rls) saranno informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e verrà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie. Innovata anche la classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori.

Ampliate le casistiche per l’anticipo del Tfr, che potrà essere richiesto anche in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa. Viene infine implementato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.

 

Fonte: FLAI CGIL

La Redazione

Autore: La Redazione

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