Cassazione: valutazione dei rischi e nullità del contratto a termine
Con ordinanza n. 21683 del 23 agosto 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che senza la valutazione preventiva dei rischi il contratto a tempo determinato stipulato con un lavoratore è affetto da nullità, con la conseguenza che lo stesso si considera a tempo indeterminato ex art. 1339 e 1419 c.c.
La ragione di tale divieto “è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità di impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro“.