Cassazione: gratuità dell’attività dell’amministratore
Con sentenza n. 15832 del 21 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che la prestazione lavorativa dell’amministratore può essere a titolo gratuito, essendo il compenso, nel caso di specie, un diritto disponibile, qualora ciò sia previsto dalla Statuto sociale in quanto l’insussistenza del diritto è avvalorata dalla natura del rapporto che lega l’amministratore con la società.