Cassazione: trasferimento del dipendente
Con sentenza n. 11180 del 23 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento adottato da un datore di lavoro che ha omesso di motivare il licenziamento sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, non essendo sufficiente la consegna di un tabulato con l’elenco delle sedi di lavoro contenute nell’accordo sindacale di ridistribuzione dell’organico.
La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento della dipendente che si era rifiutata di presentarsi presso la nuova sede assegnatale, dopo la comunicazione che non c’erano più posti nella sede originaria.