Cassazione: trasferimenti ex lege n. 104/1992 e valutazione comportamenti pregressi
Con sentenza n. 26603 del 18 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato, interpretando l’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 che una lavoratrice ha diritto al trasferimento in una sede più vicina alla residenza del parente portatore di handicap.
Tale decisione, che conferma la sentenza della Corte di Appello, scaturisce da una considerazione: nella valutazione bilanciata dei contrapposti interessi (quello della lavoratrice al trasferimento e quello dell’azienda legato ad esigenze di natura economica ed organizzativa), deve prevalere, alla luce del comportamento pregresso dell’interessata che aveva organizzato la propria attività con lo scopo di accudire in maniera continuativa la suocera malata, il diritto della dipendente a scegliere la sede disponibile più vicina al domicilio di quest’ultima (nel periodo antecedente la dipendente aveva fruito di otto mesi di congedo per maternità, di otto mesi di distacco sindacale e di sei mesi di congedo straordinario).