Cassazione: transazione conciliativa e rinunce
Con sentenza n. 20976/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che allorquando un datore di lavoro, oltre al trattamento di fine rapporto, si impegna a corrispondere, all’atto della cessazione del rapporto, una somma lorda a titolo di rinuncia a far valere eventuali rivendicazioni anche relative al calcolo del TFR, l’eventuale adesione del lavoratore si configura come una mera quietanza e non esclude future rivendicazioni relative all’incidenza dello straordinario sul TFR (caso portato all’esame della Corte).
La Suprema Corte si riallaccia ad un principio consolidato secondo cui la generica rinuncia del lavoratore ad una serie di titoli riferibili astrattamente al rapporto di lavoro ha valore nella misura in cui vi sia consapevolezza da parte del dipendente di ciò che consegue alla abdicazione dei diritti che debbono essere determinati o determinabili sia sulla base della documentazione che del comportamento tenuto dalle parti. Secondo la Cassazione la usuale formula “al solo fine di evitare qualsiasi rischio di controversie” costituisce semplice quietanza e non preclude la possibilità a future rivendicazioni.