Cassazione: TFR e computabilità dell’indennità di trasferta
Con sentenza n. 16142 del 15 luglio 2014, la Cassazione ha affermato che l’indennità di trasferta, qualora rappresenti un elemento strutturale della retribuzione, va computata nella base di calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
I giudici della Suprema Corte evidenziano il fatto che se l’indennità di trasferta non ha carattere restitutorio (rimborso spese) ma è corrisposta ai lavoratori per compensare il disagio derivante dalla trasferta in maniera fissa e forfettizzata, va considerata parte di natura retributiva e come tale deve rientrare nella base di calcolo del TFR, così come, peraltro, previsto dal CCNL Autotrasporto, applicato nel rapporto di lavoro oggetto del contenzioso.