Cassazione: svolgimento di mansioni superiori
Con ordinanza n. 32699 del 12 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un lavoratore, oltre alle mansioni tipiche proprie della categoria di appartenenza, svolga mansioni considerate superiori dal CCNL, il giudice di merito si deve attenere al criterio di prevalenza ai fini della attribuzione delle mansioni superiori, considerando il contenuto della mansione primaria e caratterizzante.