Cassazione: sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento ed effetti sulle retribuzioni non corrisposte
Con sentenza n. 18519 del 2 settembre 2014, la Cassazione ha affermato che la decisione con cui il giudice afferma la illegittimità del licenziamento non costituisce titolo esecutivo se non consente di quantificare il credito dovuto relativo alle retribuzioni non corrisposte.
Secondo la Suprema Corte il giudice dell’esecuzione può agire soltanto in presenza di un titolo esecutivo che si fonda su elementi certi e positivi che seppur “non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così predisposti dalle parti e pertanto acquisiti dal processo e non desumibili da elementi esterni”. In mancanza degli stessi il lavoratore può fare ricorso al procedimento monitorio, non rientrando nel processo esecutivo l’accertamento dei diritti ma soltanto la loro realizzazione.